IT

EN

Al via la comunicazione sui Titolari Effettivi di imprese, persone giuridiche private, trust ed affini

Il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236, lo scorso 9 ottobre, ha finalmente reso operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di:

  • imprese con personalità giuridica;
  • persone giuridiche private;
  • trust ed istituti giuridici affini,

sulla scorta di quanto già anticipato nella nostra Newsletter “Il registro dei Titolari Effettivi diventa realtà… ma con accesso regolamentato” (1), alla quale si rinvia per l’analisi dell’impianto normativo complessivo e per le premesse di cui alla presente disamina.

Il provvedimento in epigrafe, infatti, ha istituito, presso ciascuna Camera di Commercio territoriale, il Registro dei Titolari Effettivi ed ha, altresì, specificamente individuato le informazioni oggetto di comunicazione, i soggetti gravati dal relativo obbligo, nonché le modalità della relativa trasmissione.

L’obbligo di comunicazione, introdotto con gli artt. 3 e 4 del D.M. n. 55/2022, riguarda i dati idonei a identificare, per ciascuna delle tre categorie di enti, il c.d. Titolare Effettivo, definito quale “persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo (2)”.

Con specifico riferimento alle imprese dotate di personalità giuridica, quali s.r.l., s.p.a., s.a.s. e soc. coop., il cui Titolare Effettivo (3) è individuato “nella persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25%” (4), formano oggetto dell’obbligo di comunicazione:

  1. i dati identificativi, la cittadinanza nonché l’entità della partecipazione al capitale sociale della persona fisica o delle persone fisiche indicata/e come Titolare/i effettivo/i;
  2. le modalità di esercizio del controllo, ove il Titolare Effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione;
  3. in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come Titolare Effettivo, nel caso in cui quest’ultimo non sia individuabile secondo i metodi precedenti.

L’obbligo di reperire le suddette informazioni grava sugli amministratori della società, che potranno richiederle al/i Titolare/i Effettivo/i, ovvero reperirle da quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui la società è tenuta secondo le disposizioni vigenti, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Quanto all’obbligo di trasmissione e sottoscrizione digitale della comunicazione, questo grava, alternativamente e nell’ordine, sul legale rappresentante, su uno degli amministratori, sul liquidatore, ovvero sul commissario liquidatore, oppure ancora sul commissario giudiziario, e, in caso di loro inerzia, su un sindaco, sempreché la società sia dotata di un tale organo di controllo.

Quanto alle persone giuridiche private (5), quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, il cui Titolare Effettivo è individuato, cumulativamente, nella persona fisica (6) che ricopra uno dei seguenti ruoli: i) fondatore, se in vita; ii) beneficiario; iii) titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministratore, la comunicazione deve recare:

  1. i dati identificativi, la cittadinanza nonché il codice fiscale della persona fisica indicata come Titolare Effettivo;
  2. la denominazione dell’ente;
  3. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
  4. l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Le informazioni inerenti alle fondazioni sono acquisite, sottoscritte digitalmente e trasmesse dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, soggetti questi ultimi che interverranno anche per le associazioni riconosciute.

Da ultimo, con riferimento ai Trust ed agli istituti giuridici affini, vengono interessati:

  •  i Trust in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti in Italia e quelli non residenti, ma con i redditi prodotti in Italia;
  •  gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.

Posto che, nel caso di i) Trust, il Titolare Effettivo è individuato nella persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli: a) costituente; b) fiduciario; c) guardiano; d) beneficiario; e) soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi, formano oggetto di comunicazione:

  1. i dati identificativi, la cittadinanza nonché il codice fiscale della persona fisica indicata come Titolare Effettivo;
  2. la denominazione del Trust;
  3. la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust.

L’obbligo di comunicazione de quo dovrà essere assolto dal/i beneficiario/i e, con specifico riferimento ai Trust residenti in Italia, ma costituiti all’estero, l’invio deve essere destinato alla Camera di Commercio di Roma.

Con specifico riguardo agli ii)istituti giuridici affini” al trust (id est, mandato fiduciario) (7), tenuti all’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese se stabiliti o residenti in Italia, i cui Titolari Effettivi sono rappresentati dal costituente e dal beneficiario, non anche dal fiduciario, la comunicazione, al pari di quanto previsto per i trust, deve indicare:

  1. i dati identificativi, la cittadinanza nonché il codice fiscale, in caso di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva;
  2. il codice fiscale, la denominazione dell’istituto giuridico affine, la data, il luogo nonché gli estremi dell’atto di costituzione dell’istituto giuridico;
  3. qualora previsti, quali ulteriori Titolari Effettivi, anche la/e persona/e fisica/che che ricopra/no uno dei seguenti ruoli: (i) guardiano; (ii) altra/e persona/e per conto del fiduciario; (iii) soggetto/i che esercita/no il controllo sui beni conferiti nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Nel caso in cui i ruoli sopraindicati siano ricoperti da una persona giuridica, si renderà necessario indicarne il relativo Titolare Effettivo, persona fisica, utilizzando uno dei requisiti disponibili nella modulistica informatica, censiti con il prefisso: “Titolare Effettivo Di…”

L’obbligo di predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della comunicazione grava, in quest’ultima ipotesi, sulle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti a quelli del beneficiario nel trust.

Si badi che, per ciascuna pratica, è possibile comunicare un solo mandato fiduciario, del quale, in ogni caso, si dovranno, altresì, indicare gli estremi, ovvero il numero o codice assegnato al mandato dalla società fiduciaria e che la competenza territoriale, in questo specifico caso, si determina in base alla sede legale della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

La comunicazione del Titolare Effettivo, la quale ha valenza di autodichiarazione da parte dell’amministratore o del fiduciario, è resa su apposito modello “TE”, da sottoscriversi digitalmente attraverso “Comunica” dal soggetto obbligato a tale adempimento e da inviarsi all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l’iscrizione e la conservazione dei dati.

Sul punto, preme specificare che la sottoscrizione digitale della comunicazione non potrà essere delegata dal soggetto che vi sia tenuto ad eventuali professionisti incaricati, i quali, al più, potranno svolgere attività di informazione e consulenza qualificata nonché provvedere al solo invio telematico della comunicazione.

L’obbligo deve essere adempiuto, per le società, gli enti ed i trust già esistenti, entro il termine perentorio dell’11 dicembre 2023, mentre per le società ed enti di nuova costituzione, successiva all’entrata in vigore del decreto de quo, la trasmissione dei suddetti dati dovrà avvenire entro 30 giorni dall’iscrizione ai relativi registri (per i trust, entro 30 giorni dalla costituzione).

Tutti i soggetti tenuti a tale comunicazione, inoltre, dovranno confermare, con cadenza annuale, i dati e le informazioni trasmesse, con l’ulteriore previsione che le società tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il Registro delle Imprese, detta conferma potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.

Quanto alle sanzioni per l’ipotesi di inadempimento all’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti a ciò tenuti e, quindi, di omissione della comunicazione, è prevista l’applicazione da parte della Camera di Commercio territorialmente competente della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c. (da € 103 ad € 1.032 e a carico di ciascun amministratore), sebbene, nell’ipotesi di comunicazione effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo.

Si rileva, da ultimo, come la comunicazione dei dati relativi al Titolare Effettivo assuma particolare rilievo in considerazione del libero accesso ai dati del Registro spettante al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza del settore di riferimento, all’Unità di Informazione Finanziaria, alla Direzione Investigativa Antimafia, alla Guardia di Finanza, alla Direzione Nazionale Antimafia, all’Autorità Giudiziaria nonché alle Autorità preposte al contrasto all’evasione fiscale.

Questa, in sintesi, la disciplina normativa, ma molteplici sono i temi problematici che ad essa si collegano e, solo per semplificarne taluno, ci si riferisce ai Trust con beneficiari non individualmente e/o definitivamente identificati, alle intestazioni fiduciarie ed al diritto di opposizione all’accesso ai dati, da parte dei titolari effettivi. Tematiche per le quali è necessario ricorrere a competenze professionali.

Avv. Roberta Melissano

___________________________

(1) https://carmini-law.com/il-registro-dei-titolari-effettivi-diventa-realta-ma-con-accesso-regolamentato

(2) Art. 20 D.Lgs. n. 231/2007.

(3) Fermo restando che ben si potranno avere più Titolari Effettivi nell’ambito del medesimo ente.

(4) Si specifica che, qualora tale condizione non risulti soddisfatta da alcun soggetto, si avrà riguardo, nell’ordine, ai seguenti requisiti:

  1. controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  2. controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  3. esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società;
  4. possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

(5) Siano iscritte o meno al R.E.A., sempreché abbiano acquisito la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome.

(6) Ovvero le persone fisiche.

(7) “Il Registro Dei Titolari Effettivi, Manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese”, UNIONCAMERE, disponibile su https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2023-10/TE-COMUNICAZIONE_MANUALE_PER_UTENTI_2.0-1.pdf.

Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

+(39)02.50030473

info@carmini-law.com

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia