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Il registro dei Titolari Effettivi diventa realtà… ma con accesso regolamentato.

È approdato in Gazzetta Ufficiale, n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto emanato dal Ministero Economia Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (1), con il quale è stato introdotto, in attuazione dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007 (“Decreto Antiriciclaggio”), il registro dei cd. Titolari Effettivi (“Beneficial Owners”), la cui entrata in vigore è stata fissata al 9 giugno 2022, dovendosi peraltro rammentare che per l’operatività del registro è necessaria l’emanazione di ulteriori quattro provvedimenti (2), di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, sicché il termine per l’iscrizione dovrebbe essere oltre l’estate.

Nelle more di questo procedimento di attivazione e perfezionamento del nuovo registro, pare utile, innanzitutto, precisare la nozione di Titolare Effettivo, che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007, coincide con “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”, ravvisandosi, peraltro, una situazione di “controllo” anche allorché la partecipazione all’ente non integri le percentuali di possesso del capitale rilevante ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Più precisamente, il decreto ministeriale n. 55/2022 declina la nozione di titolare effettivo, distintamente, in relazione alle tre categorie di enti, sempre individuati dal D.Lgs. n. 231/2007, agli artt. 20 e 21: segnatamente, le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica e i trust (et similia) (3).

L’attenzione che da molto tempo viene riposta proprio sulla figura del titolare effettivo risponde alla ratio del Decreto ministeriale n. 55/2022, il quale ha l’obiettivo di soddisfare l’esigenza, più volte evidenziata, prima dagli operatori del mercato, poi dall’Unione Europea (4), di creare un mercato concorrenziale e, al tempo stesso, trasparente e sicuro.

A fronte della repentina evoluzione tecnologica, si è, infatti, consolidata la tendenza delle organizzazioni criminali e terroristiche di creare società e/o gruppi di società, nonché di istituire trust, apparentemente legali, che siano in grado di riciclare il denaro, illecitamente ricavato dalle proprie attività, provocando così un duplice danno: il primo alla concorrenza, deviata a causa di tali patologie, che favoriscono le società capitalizzate in modo illecito; il secondo ai consumatori, inermi di fronte alle negative conseguenze derivanti dalla concorrenza sleale.

La diffusione del Covid-19, come ormai tristemente noto, ha reso le imprese ancora più vulnerabili al rischio di “infiltrazioni criminali”: basti osservare che, nel primo semestre del 2021, le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla Uif (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) sono aumentate del 32,5% (5).

È questo un dato allarmante, che si spera diminuisca con l’istituzione del registro, il quale dovrebbe creare maggiori difficoltà nell’occultare non solo l’identità dei titolari effettivi dietro società e/o trust, apparentemente legali.

Ed infatti, gli artt. 3 e 4 del D.m. n. 55/2022, prevedono, in modo generalizzato, un obbligo di comunicazione e informazione pubblica, sia dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, sia dei titolari effettivi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.

Tale macro distinzione viene prevista anche all’interno del registro istituito presso ciascuna camera di commercio, il quale infatti sarà diviso in due sezioni:

  1. la prima, definita “autonoma”, recante informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica (società di capitali, quali le S.p.A., le S.A.P.A., le S.r.l.) e persone giuridiche private (associazioni, comitati riconosciuti e fondazioni). ​Per tali enti, gli amministratori e/o il fondatore, oppure i soggetti cui è attribuita l’amministrazione e la rappresentanza devono comunicare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva;
  2. la seconda sezione, definita “speciale” e relativa ai trust e agli istituti giuridici affini, ove l’obbligo informativo incombe sul trustee, cioè, sul “fiduciario”. 

Il legislatore, nell’ottica di garantire la stabilità del mercato e la certezza delle informazioni rilasciate, ha previsto al co. 3 dell’art. 3 del Regolamento in esame, che “eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva vanno comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione”.

Gli stessi soggetti, su cui incombono tali obblighi di informazione, devono confermare i dati pubblicati nella sezione del registro delle imprese di appartenenza, ogni anno, più precisamente, entro un anno dall’ultima comunicazione effettuata.
Il regolamento in esame, al fine di consentire di veicolare, in modo uniforme, le informazioni relative alla titolarità effettiva degli enti, ha previsto precisi obblighi di contenuto della comunicazione, da notificare al registro delle imprese, la quale deve contenere l’indicazione dei dati identificativi e della cittadinanza delle persone fisiche considerate titolari effettivi.

Per le imprese dotate di personalità giuridica, è posto l’ulteriore obbligo di indicare “l’entità della partecipazione al capitale sociale dell’ente, (…) le modalità di esercizio del controllo ovvero (…) i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente” (6).

Per le persone giuridiche private (7), invece, il contenuto dell’informazione è più ampio, essendo richiesta, in aggiunta a quanto dettato in linea generale dall’art. 4, co.1. lett. a), l’indicazione del codice fiscale, della denominazione dell’ente, della sede legale e amministrativa, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (8).

Per i trust e gli istituti affini, vanno indicati la denominazione del trust, la data, il luogo e gli estremi dell’atto costitutivo (9).

Il Registro dei titolari effettivi, pertanto, rappresenterà una fonte di informazioni a cui non solo le autorità, che devono effettuare i propri controlli sulle società e enti giuridici, ma anche tutti coloro che sono obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 231/2007, potranno attingere, per esercitare i propri obblighi di vigilanza.

Ma le novità non finiscono qui.

Ulteriore aspetto interessante riguarda la possibilità attribuita a ciascun privato interessato di accedere al registro dei titolari effettivi (quali, ad esempio, aziende private, associazioni e giornalisti).

Proprio in attuazione del dettato normativo contenuto nella Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2008 (V Direttiva Antiriciclaggio), è stato introdotto dal nostro legislatore l’accesso pubblico al registro dei titolari effettivi, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

L’accesso pubblico regolamentato è una novità importante per due ordini di ragioni: (i) si introduce un “controllo pubblico" delle informazioni presenti in tale registro: non solo le autorità, ma anche i singoli privati avranno modo di verificare la veridicità dei dati, incrementando conseguentemente la qualità delle informazioni sui titolari effettivi degli enti e la sicurezza delle transazioni commerciali; (ii) sussiste un’apposita disciplina che regolamenta l’accesso a tali dati sensibili, bilanciando, da una parte, l’esigenza di trasparenza e, dall’altra, l’interesse alla privacy per coloro che sono titolari effettivi (10).

Al riguardo, occorre distinguere, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento:

  1. l’accesso da parte delle autorità, di cui all’art. 21 del Decreto antiriciclaggio, le cui modalità tecniche e operative devono essere disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore del servizio (11);
  2. l’accesso da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela (12), atteso che possono accedere al registro solo previa richiesta di accreditamento presentata alla Camera di Commercio (13);
  3. l’accesso da parte di altri soggetti (cd. “Accesso pubblico”), le cui modalità sono distinte in due tipologie, a seconda delle informazioni da consultare, all’interno del registro dei titolari effettivi.
In tale contesto, è possibile rilevare una significativa disparità di trattamento tra la tutela apportata, in termini di privacy, ai cd. “beneficial owners” degli enti iscritti nella sezione autonoma (del Registro) e quelli iscritti nella sezione Speciale.
L’accesso ai dati contenuti nella sezione autonoma, ove si possono consultare le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche private e delle imprese dotate di personalità giuridica, è, infatti, concesso al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo la presenza di controinteressati (14).
L’accesso ai dati contenuti nella sezione speciale (relativa a trusts et similia) è, invece, consentito solo alle persone fisiche o giuridiche che risultino interessate e legittimate, ai sensi dell’art. 21, co. 4, lett. d-bis) del decreto antiriciclaggio, previa autorizzazione, concessa dalla Camera di Commercio territorialmente competente, entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla presentazione di una istanza motivata da parte del richiedente (15).
L’obiettivo comune del legislatore nazionale e di quello comunitario di contrastare le anomalie del mercato viene dunque perseguito tenendo conto anche del diritto alla privacy.
In sede di prima applicazione (16), i soggetti tenuti all’iscrizione e coloro che sono interessati ad attingere da tale nuova fonte di informazioni, potrebbero avere necessità di essere professionalmente assistiti, per vedere tutelati i propri diritti nel rispetto degli adempimenti di legge, anche al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione.

Dott. Giacomo Bedeschi

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(1) Decreto ministeriale 11 marzo 2022, n. 55.

(2) I provvedimenti da emanare sono: (i) un decreto del MISE indicante le tecniche di comunicazione delle informazioni, ai sensi dell’art. 3, co. 5, D.m. n. 55/2022, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto sul registro; (ii) un decreto del MISE determinante le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 8, co. 1 del D.m. n. 55/2022, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto; (iii) un provvedimento (disciplinare tecnico) di InfoCamere che determina le misure di protezione del diritto alla privacy, ai sensi dell’art. 11, co. 3 del D.m. n. 55/2022; (iv) un provvedimento che attesta l’operatività del sistema di comunicazione sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’art. 3, co. 6 del D.m. n. 55/2022.

(3) Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. o) del D.m. n. 55/2022, sono considerati titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ai sensi dell’art. 20, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 231/2007 e, dunque, quelle che (i) possiedono una partecipazione al capitale in misura superiore al 25%, per conto proprio o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona; (ii) sono titolari della maggioranza di voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure esercitano un’influenza dominante grazie a particolari vincoli contrattuali o al numero di voti esercitabili in assemblea; (iii) se sono titolari di poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o di direzione della società o del cliente; ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. p) sono poi considerati titolari effettivi delle persone giuridiche private (i) i fondatori, ove in vita; (ii) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; (iii) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Infine, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. q), il quale rimanda all’art. 22, co. 5 del Decreto Antiriciclaggio sono considerati titolari effettivi dei trust e istituti giuridici affini: (i) i fiduciari di trust espressi; (ii) le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, stabiliti e residenti in Italia, che ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine.

(4) Direttive: 2005/60/CE (III direttiva antiriciclaggio) e 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio).

(5) È, dunque, da apprezzare la tempestività di tale provvedimento, in quanto viene pubblicato nel momento più critico per l’economia mondiale, ove, stando agli ultimi dati ricavati dall’analisi Cerved relativa al periodo 2020-2021sui soci e sugli esponenti di oltre 700 mila società di capitale italiane, si è rilevato che circa 10 mila imprese hanno cambiato il titolare effettivo (l’1,3% del totale) nel periodo che va dallo scoppio della pandemia (marzo 2020) a ottobre 2021.

(6) Art. 4, co. 1, lett. b) del D.m. n. 55/2022.

(7) Art. 4, co.1, lett. c) del D.m. n. 55/2022.

(8) Al fine di garantire il pieno rispetto di tali doveri di comunicazione, il Regolamento ha precisato, ovviamente, che tali informazioni debbano essere rilasciate previo deposito della dichiarazione di responsabilità e consapevolezza, da parte dell’obbligato ex lege, in ordine alle sanzioni penali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

(9) Art. 4, co.1, lett. d) del D.m. n. 55/2022.

(10) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva Antiriciclaggio.

(11) Art. 5, co. 2 del D.m. n. 55/2022.

(12) Artt. 18 e 19 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231.

(13) Art. 6 del D.m. n. 55/2022.

(14) A dispetto di queste differenze rilevanti in termini di privacy, si deve necessariamente rammentare come il regolamento abbia previsto, indiscriminatamente, sia per la sezione speciale, che per quella autonoma, la tutela del terzo controinteressato, il quale deve essere informato della esistenza di eventuali circostanze eccezionali, rilevate in sede di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva dell’ente esaminato.

(15) In caso di mancata risposta da parte della P.A. entro il termine di venti giorni dalla presentazione della richiesta, si intende formato il silenzio-rifiuto della Camera di Commercio territorialmente competente, con conseguente rigetto dell’istanza e diniego dell’accesso.

(16) Le comunicazioni devono essere effettuate telematicamente, attraverso il modello di comunicazione unica, di cui al decreto dirigenziale del MISE del 19 novembre 2009 (c.d. “Comunica”):

  1. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del MISE (cfr. art. 3, co. 5 D.m. n. 55/2022) dovranno essere comunicati i dati e le informazioni relativi ai titolari effettivi;
  2. eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che darà luogo a variazione del titolare stesso;
  3. in caso di enti di nuova costituzione, la cui costituzione sia successiva alla data del sopracitato provvedimento del MISE, i dati e le informazioni relativi ai titolari effettivi devono essere comunicate entro 30 giorni dalla iscrizione all’apposito Registro imprese;
  4. annualmente, entro 12 mesi dalla prima comunicazione, i dati e le informazioni fornite sulla titolarità effettiva dovranno essere confermate, e le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare tale conferma contestualmente al deposito del bilancio.

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