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Versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale: quando sorge il diritto al rimborso?

La Cassazione, con ordinanza n. 24093/2023, ritorna sul tema dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, offendo nuovi spunti di riflessione con riferimento ad un argomento spesso oggetto di disputa nelle dinamiche endosocietarie.

Innanzitutto, si ricorda che le dazioni di danaro effettuate dai soci in favore della società possono, in linea generale, distinguersi in: a) conferimenti; b) i finanziamenti dei soci; c) i versamenti a fondo perduto o in conto capitale; d) i versamenti finalizzati ad un futuro aumento di capitale. Tali ultime due tipologie di versamenti, per le caratteristiche loro proprie, sono state spesso oggetto di analisi, poiché, pur presentando differenze spesso non precisamente declinate nella prassi, producono effetti sensibilmente differenti.

La Suprema Corte ha già, in alcuni precedenti (cfr. l’ordinanza n. 29325/2020), fornito delle precise definizioni delle figure in esame:  

  • i “versamenti in conto capitale” sono dazioni di danaro dei soci, rimborsabili e finalizzate a fornire capitale di rischio alla società. Tali versamenti devono essere iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, liberamente disponibili per l’assemblea (al fine di ripianare le perdite, ovvero aumentare gratuitamente il capitale). Loro caratteristica propria è che tali poste, una volta versate, perdono qualsiasi imputazione soggettiva e, essendo definitivamente acquisite dalla società, sono da ripartirsi (in caso di utilizzo/distribuzione) tra tutti i soci, proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (o secondo le eventuali, diverse, regole previste in statuto);
  • i “versamenti in conto futuro aumento di capitale” sono dazioni di danaro finalizzate a liberare il debito (eventualmente) derivante dalla sottoscrizione di un futuro aumento di capitale. A differenza dei versamenti in conto capitale, quindi, se pur iscritti in bilancio tra le riserve, non hanno carattere disponibile, in quanto non definitivamente acquisiti nel patrimonio della società. Inoltre, si tratta di una riserva “personalizzata” o “targata”, in quanto di pertinenza esclusiva del socio che ha effettuato il versamento. In questo caso, il titolo e la causa concreta del versamento sono rappresentati dal futuro aumento di capitale, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non venga deliberato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato.

Tale distinzione, chiara in linea generale, risulta, tuttavia, molto meno evidente alla prova della prassi societaria italiana.

In particolare, in conformità anche alla sentenza della Suprema Corte sopra citate, per qualificare un versamento quale “in conto futuro aumento di capitale”, non sia sufficiente la sola denominazione adoperata nei documenti societari e contabili.

Deve essere, infatti, chiara ed inequivoca la subordinazione del versamento ad un aumento di capitale, la quale può (e deve) desumersi da elementi sufficientemente specifici e dettagliati, idonei a rendere evidente la volontà del socio (conformemente recepita dalla società) che tale operazione sia preordinata ad un eventuale, futuro, conferimento volto ad aumentare la quota di partecipazione sociale, prevedendosi che, in caso contrario, la società dovrà restituire le somme ricevute (che, quindi, non possono considerarsi definitivamente acquisite nel patrimonio sociale).

Risulta, quindi, dirimente per il socio che intenda ottenere il rimborso delle somme versate (ove non si formalizzi l’aumento di capitale) darne specifica e puntuale evidenza, alternativamente (o congiuntamente):

  • nei consessi assembleari dove viene comunicata e/o preannunciata tale decisione;
  • all’atto del versamento, tramite apposita documentazione contrattuale ad hoc, espressamente indicando il termine finale entro cui verrà deliberato l’aumento di capitale;
  • nella contabilità sociale, ove venga data specifica e chiara rappresentazione di tale rapporto, ad esempio, nella nota integrativa del bilancio.

In conclusione, appare opportuno che il socio, laddove intenda operare un versamento in conto futuro aumento di capitale, presti le dovute attenzioni ai relativi adempimenti formali, onde evitare il rischio (in caso di mancato aumento e/o exit dalla società) di non vedersi rimborsato le somme versate, a beneficio dell’intera compagine sociale (ed a suo discapito).

Dott.ssa Noemi Ragusa 

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