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Tra le principali misure di sostegno all’economia, che sono state recentemente varate dal Legislatore, al fine di fronteggiare i drammatici effetti economici della pandemia da Covid-19, particolare interesse tra i contribuenti e gli operatori finanziari ha suscitato l’introduzione, ad opera del Decreto Rilancio, del c.d. Superbonus al 110%. Si tratta della possibilità, offerta in particolar modo alle persone fisiche ed ai condomìni, di effettuare alcuni importanti interventi di ristrutturazione edilizia, in un’ottica di riqualificazione energetica degli immobili e di riduzione del rischio antisismico, fruendo di un credito d’imposta detraibile dall’Irpef (o dall’Ires) dovuta, in misura pari al 110% dell’importo speso (se ed in quanto contenuto entro determinati valori previsti distintamente per i singoli interventi). L’agevolazione risulta particolarmente allettante per i contribuenti, oltre che per l’elevato beneficio fiscale attribuito (che può eccedere addirittura l’importo della spesa sostenuta), anche in ragione della possibilità di fruire di tale beneficio, in alternativa alla detrazione d’imposta, attraverso uno sconto in fattura, eseguito dall’impresa che effettua i lavori, ovvero mediante la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi. Con particolare riguardo a questa ultima possibilità, si tratta, senza dubbio, di un’alternativa interessante per i contribuenti, poiché consente di reperire sul mercato finanziario il capitale necessario ad eseguire la ristrutturazione, attraverso il ricorso ad un finanziamento, che, se ben negoziato, potrebbe rivelarsi a costo zero, potendo essere interamente ripagato mediante la cessione del credito d’imposta in favore del soggetto finanziatore. Inoltre, attraverso questa modalità di fruizione del bonus - come definitivamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate - possono beneficiare del vantaggio fiscale anche soggetti che, altrimenti, non ne avrebbero avuto diritto, quali, ad esempio, i soggetti che non dichiarano redditi imponibili ai fini Irpef o quelli assoggettati ad un regime di tassazione forfettario. Infine, l’illimitata platea dei soggetti potenziali acquirenti (che possono essere sia persone giuridiche, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari; sia persone fisiche, compresi i parenti e gli affini del beneficiario), nonché la possibilità di cessione ulteriore del credito acquistato verso altri soggetti, hanno reso il bonus un valore suscettibile di circolazione sul mercato dei capitali. Per tutte queste ragioni, negli ultimi tempi si è assistito all’esplosione di un vero e proprio mercato dei crediti d’imposta (derivanti oltre che dall’accesso al Superbonus, anche dalle altre agevolazioni fiscali cedibili, di cui ci occuperemo in un prossimo, apposito, intervento, essendo ciascun credito oggetto di disciplina autonoma). Si tratta, d’altra parte, di strumenti che hanno tutte le caratteristiche per diventare, nel prossimo futuro, delle vere e proprie commodities, idonee ad essere circolarizzate sul mercato, al pari dei più comuni strumenti finanziari. Basti pensare che, al termine del mese di ottobre, in appena 15 giorni dalla data di apertura dell’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, risultavano presentate oltre due mila richieste di cessione del credito, per un controvalore di oltre 13 milioni di Euro. Affinché la cessione sia efficace e conveniente per entrambe le parti in causa, occorre tuttavia che i contribuenti si attengano scrupolosamente al procedimento predisposto dalla Legge, nonché adottino, anche con l’ausilio di un professionista, tutti le cautele che il caso concreto impone. È di immediata evidenza, infatti, che le situazioni agevolabili (che possono, quindi, dare luogo al credito cedibile) sono le più svariate e ognuna necessita di essere affrontata tenendo conto delle proprie peculiarità, onde evitare l’insorgere di successive problematiche o contenziosi. Nei paragrafi che seguono, ci limiteremo a tratteggiare il procedimento generale previsto per la fruizione del credito derivante dal Superbonus, nonché per la sua cessione a terzi, ferma restando la necessità di verificare le caratteristiche di ciascun caso concreto. Come noto, a norma dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, per beneficiare dell’agevolazione, occorre anzitutto che le spese siano interamente sostenute nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (anche se si parla già di una possibile proroga al 2024). Per godere della detrazione d’imposta nella misura del 110% delle spese sostenute, occorre altresì che l’esborso sia stato diretto ad effettuare solo alcune determinate tipologie di intervento, non essendo l’agevolazione estendibile a tutte le ristrutturazioni edilizie (ancorché astrattamente dirette all’efficientamento energetico). Nello specifico, il Superbonus riguarda quattro interventi principali (c.d. interventi trainanti): Oltre a queste operazioni, il Superbonus si applica alle spese sostenute per alcuni interventi secondari (c.d. interventi trainati), qualora gli stessi vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. In questo secondo gruppo rientrano: Ai fini della concessione del Superbonus, gli interventi trainanti e trainati devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, perché già si dispone della seconda classe di merito energetico, il conseguimento della classe energetica più alta. Per godere del beneficio, il miglioramento dovrà essere dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Anche i soggetti passivi Ires (al pari dei soggetti passivi Irpef, che possiedono l’immobile nell’esercizio dell’attività d’impresa), rientrano tra i potenziali beneficiari del Superbonus, ma solo limitatamente alle ipotesi di partecipazione al sostenimento di spese per la realizzazione di interventi trainanti effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali prevalentemente ad uso abitativo. Per le società (nonché per i professionisti e gli imprenditori, che detengono l’immobile in regime d’impresa), l’accesso al beneficio è quindi precluso relativamente alle singole unità immobiliari, ancorché le stesse siano autonome e funzionalmente indipendenti. Quanto ai limiti di utilizzo dell’agevolazione, una volta ottenuto il diritto alla detrazione, la stessa dovrà necessariamente essere utilizzata in cinque quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. La quota non utilizzata nell’anno di spettanza non potrà essere recuperata né chiesta a rimborso. Ad esempio, se l’importo speso per gli interventi fosse di 10.000 Euro, l’agevolazione (pari a 11.000 Euro complessivi) sarebbe utilizzabile in 5 quote annuali di ammontare pari a 2.200 Euro ciascuna. Con particolare riguardo alla cessione del credito, il Legislatore ha previsto un articolato procedimento di verifica normativa e burocratica, al fine di garantire il più possibile l’Amministrazione finanziaria, nonché il futuro acquirente, dal rischio di circolazione e/o acquisto di crediti inesistenti. Anzitutto la scelta di beneficiare, in luogo dell’utilizzo diretto, della cessione del credito (o dello sconto in fattura) deve essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Per poter esercitare tale opzione, il contribuente deve, poi, previamente acquisire la seguente documentazione: Tali documenti costituiscono il cardine del sistema ideato dal Legislatore, poiché consentono una verifica preventiva, da parte di soggetti tecnicamente qualificati, circa l’effettiva sussistenza dei presupposti necessari per l’accesso all’agevolazione fiscale, nonché per la sua cessione a soggetti terzi, alleggerendo così il peso del controllo, che, altrimenti, sarebbe interamente ricaduto sul soggetto acquirente. Su tale presupposto, il Legislatore ha previsto l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000, a carico dei soggetti incaricati, qualora gli stessi rilascino attestazioni o asseverazioni infedeli, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni penali (ove il fatto costituisca reato). Secondo quanto previsto dalla norma, dunque, anche in caso di cessione, la responsabilità circa l’esistenza e la spettanza del credito d’imposta resta in capo esclusivamente al beneficiario (nonché, eventualmente, sui professionisti che lo hanno assistito in fase di accesso, qualora gli stessi abbiano attestato il falso), mentre l’acquirente risulta esonerato, salvo rispondere per l’eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quella acquistata. Nondimeno, affinché tale esclusione della responsabilità operi, occorre che l’acquirente ponga in essere un’attenta verifica circa il rispetto della procedura per l’accesso all’agevolazione fiscale da parte del beneficiario, con particolare riguardo alla presenza sia del visto di conformità sulla documentazione presentata, sia dell’asseverazione tecnica. Sotto altro profilo, è fondamentale che l’operazione di cessione del credito venga attentamente coordinata, sia da un punto di vista delle tempistiche di esecuzione lavori, che delle modalità di pagamento, allo specifico intervento agevolato, in particolare affinché siano rispettate le esigenze finanziarie tanto del beneficiario dell’agevolazione, quanto dell’impresa appaltatrice, che è chiamata ad eseguire le opere. Solo attraverso tale attento coordinamento, che, ovviamente, risulterà più complesso in caso di condominio (anche per l’esigenza di contemperare gli interessi dei singoli condòmini), sarà infatti possibile soddisfare i diversi interessi in gioco e garantire la piena ed effettiva, riuscita dell’operazione. Pubblicato da: Avv. Iacopo Bissi ----------- (1) La detrazione spetta nella misura massima di € 40.000, da moltiplicare per ciascuna unità immobiliare, in caso di condomìni composti da 2 a 8 unità immobiliari. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la spesa massima si abbassa a € 30.000 per ciascuna unità. Per gli edifici unifamiliari, o per le singole unità abitative situate in un condominio (purché funzionalmente autonome e con accesso autonomo dall’esterno), la spesa massima detraibile ammonta ad € 50.000. (2) La spesa massima è di € 20.000 per unità immobiliare, per gli edifici per gli edifici fino a 8 unità. Se le unità sono più di 8 la spessa massima per ognuna si abbassa a € 15.000. (3) La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 per ogni singola unità immobiliare. (4) Il limite di spesa è di € 96.000 per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. (5) I limiti di spesa per gli interventi di efficientamento energetico sono quelli previsti per ciascun intervento dall’art. 14 del D.L. 63/2013. (6) La detrazione per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 48.000, e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare (ridotto a € 1.600 per ogni kW nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica). (7) L’ammontare massimo delle spese agevolabili per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è pari a € 3.000. (8) Tale limite non si applica agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali, i quali non rientrano nel conteggio. È possibile, pertanto, fruire del bonus al 110% anche per più di due unità immobiliari situate nel medesimo condominio, ovvero in più condomìni. È inoltre possibile beneficiare della detrazione derivante dall’intervento in condominio anche per coloro i quali ne abbiano già usufruito per eseguire interventi “privati” su 2 diverse unità abitative autonome.
Gli interventi possono riguardare tanto le parti comuni dei condomìni, quanto le abitazioni private, comprese le seconde case (ad esclusione degli immobili di lusso, rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9), con un limite, però, per gli interventi negli immobili privati, di due unità immobiliari (8).
Venendo alle modalità di utilizzo del beneficio, come già accennato, il Legislatore, anche per ovviare ai limiti della detrazione di cui sopra, ha previsto, accanto alla detrazione diretta della spesa sostenuta in capo al contribuente, altre due possibilità: il contributo anticipato da usufruire mediante sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta.
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