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Società di Comodo – la Corte di Giustizia apre al rimborso dei crediti IVA

Con la recente sentenza del 7 marzo 2024 (C-341/2022), la Corte di Giustizia ha dichiarato l’illegittimità della normativa italiana che limita il diritto alla detrazione dell’Iva addebitata alle società non operative o di comodo.

Si ricorda, infatti, che l’art. 30, co. 4, della L. n. 724/1994 prevede(va), in materia di imposta sul valore aggiunto, che le società di comodo (ossia le società il cui ammontare di ricavi risulta essere inferiore alle percentuali di reddittività individuate nel primo comma del citato art. 30):

•   non possono chiedere a rimborso od utilizzare in compensazione orizzontale l’eventuale eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA; nonché

•    perdono la possibilità di portare a credito la citata eccedenza IVA (con, quindi, impossibilità di utilizzarla in compensazione verticale, a scomputo dell’eventuale IVA a debito), qualora, per tre periodi di imposta consecutivi, effettuino operazioni rilevanti IVA di ammontare inferiore all’importo dei ricavi che dovrebbero conseguire applicando le percentuali di redditività di cui al primo comma dell’art. 30. In questo caso, opererebbe una presunzione di mancato esercizio di attività economica e, pertanto, la società perderebbe la qualifica di “soggetto passivo IVA” (con la citata conseguenza di non poter operare la detrazione dell’IVA).

La summenzionata normativa è stata portata al vaglio dei Giudici di Lussemburgo, in quanto ritenuta dal giudice nazionale (in questo caso la Corte di Cassazione) potenzialmente in contrasto con l’art. 9 della Direttiva IVA (laddove disconosce la natura di soggetto passivo IVA alle società di comodo, in caso di mancato superamento, per tre anni consecutivi, del test di operatività) e con l’art. 167 della Direttiva IVA, nonché con i principi di neutralità e di proporzionalità (ove, sempre alle citate condizioni, la normativa impedisce il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, cioè in occasione dell’acquisto di beni e/o servizi).

La Corte di Giustizia, di fatto riconoscendo la fondatezza dei dubbi sollevati dalla Suprema Corte nel rinvio pregiudiziale, ha confermato che:

•    è soggetto passivo IVA chiunque ponga in essere “un’attività economica” (art. 9 Direttiva IVA) e ciò a prescindere dai suoi scopi e/o risultati; di talché non è possibile ancorare tale qualificazione al raggiungimento di determinate soglie di ricavi e/o volumi di affari;

•    il diritto alla detrazione dell’IVA (al fine di garantire la perfetta neutralità dell’imposta) può essere negato al soggetto passivo solo “qualora sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che esso è invocato fraudolentemente o abusivamente”. Conseguenza di ciò è che deve essere considerata contraria al diritto unionale una normativa nazionale che impedisce il diritto alla detrazione dell’IVA, solamente sulla base dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti IVA effettuate.

Estremamente significativo è l’impatto della succitata sentenza nel nostro ordinamento, laddove impone la disapplicazione (con efficacia ex tunc) del secondo periodo dell’art. 30 L. n. 724/1994.

L’immediata conseguenza (anche in assenza di un recepimento interno di tale sentenza, da parte del Legislatore italiano) è la possibilità, per le società di comodo che non abbiano superato il test di operatività per almeno tre anni, di:

•    portare in compensazione verticale l’eccedenza di IVA a credito, se del caso, previa presentazione di apposite dichiarazioni integrative IVA;

•    ove il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa sia definitivamente decorso (ovvero la società sia tornata medio tempore operativa), chiedere a rimborso le eccedenze di credito, generate dal recupero della detraibilità dell’IVA assolta e ritenuta, per normativa interna, non detraibile. Analoga conseguenza, ossia analogo diritto a chiedere il rimborso della maggior IVA recuperata in detrazione, si produce ove la società non operativa si trovi in una delle situazioni che consentono la presentazione di istanze di rimborso, ovvero in caso di sua liquidazione.

Essendo i potenziali valori economici in gioco significativi, è chiara l’importanza, per gli operatori del mercato, di vagliare (con l’ausilio dei propri professionisti) la propria situazione, se del caso, per procedere celermente (anche al fine di evitare il potenziale decorrere di termini prescrizionali) con le occorrenti istanze di rimborso e/o dichiarazioni integrativi.

Avv. Paolo Visconti


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