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Settore energetico: il Tar Lazio rimette al vaglio della Corte costituzionale la legittimità del “contributo extraprofitti”

La Sezione Seconda Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in data 16 gennaio 2024, ha depositato cinque ordinanze nell’ambito dei procedimenti promossi da altrettante società attive nel settore energetico. Con tali provvedimenti, il Tar ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, “legge di bilancio 2023”), con riferimento agli artt. 3, 53 e 117 della Costituzione.

Come noto, al fine di arginare gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico sulle imprese e i consumatori, è stato introdotto - attraverso l’art. 1, commi 115-119, della legge di bilancio 2023 - un Contributo di Solidarietà assimilabile al contributo temporaneo già istituito in ambito europeo dal regolamento (UE) 2022/1854, e diretto ad incidere su quegli operatori economici che, in virtù di tale aumento, si presume abbiano potuto godere di maggiori entrate e profitti. La finalità del contributo, come evidenziato dal già citato regolamento europeo, consiste nel ridistribuire il prelievo, al fine di garantire il sostentamento finanziario dei soggetti più vulnerabili e maggiormente colpiti dal rincaro energetico.

È bene precisare che ancor prima dell’intervento del legislatore europeo, il Governo italiano (Governo Draghi) aveva già introdotto l’art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n.21 (anche detto “Decreto Ucraina”), che imponeva a tutti gli operatori del settore energetico un contributo solidaristico non deducibile, calcolato sull’eventuale incremento tra il saldo delle operazioni attive e passive soggette a IVA, effettuate nel corso del periodo 1° ottobre 2021- 30 aprile 2022 rispetto a quelle effettuate nel periodo 1° ottobre 2020 - 31 marzo 2021.

Solo successivamente, in seguito all’adozione del già menzionato regolamento comunitario (n.2022/1854), il Parlamento italiano ha approvato il testo di legge che istituisce il Contributo di Solidarietà 2023 e che è stato oggetto delle ordinanze in commento. Tale norma pare, tuttavia, discostarsi – almeno secondo quanto emerge dalle ordinanze depositate dal Tar Lazio – dalla normativa europea. E infatti, il collegio ha riconosciuto sia potenziali questioni di illegittimità costituzionale (che, per larga parte, costituivano, esse stesse, motivi di impugnazione degli atti oggetto di ricorso), sia potenziali questioni di incompatibilità con le norme comunitarie, in astratto idonee a fondare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato. Prima di ricorrere alla Corte di Lussemburgo, tuttavia, il collegio ha ritenuto di dare precedenza al sindacato accentrato della Corte costituzionale (anche in linea con un orientamento della stessa stabilito con sentenza n. 269 del 14 dicembre 2017), poiché, come osservato nei provvedimenti in esame, «un eventuale rinvio della medesima questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea sarebbe inutile, qualora la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione delle norme censurate».

Il primo profilo di incostituzionalità che emerge dalle ordinanze depositate dal Tar Lazio attiene, in particolare, al possibile contrasto della misura introdotta dal governo in carica con l’art. 117 della Costituzione che, come noto, sancisce il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. In questo senso, entrando nel merito della questione, il Giudice Amministrativo ha rilevato una violazione del Regolamento (UE) 2022/1854 sia sotto il profilo soggettivo, sia relativamente alla determinazione della base imponibile. Infatti, con riferimento al primo aspetto, il collegio ha evidenziato che il Regolamento in esame non fa menzione delle imprese di distribuzione, commercio e importazione di prodotti petroliferi, come soggetti passivi del contributo, mentre, con riferimento alle disposizioni che riguardano la base imponibile, le stesse assoggettano al prelievo importi che il legislatore comunitario, invece, non qualifica come “extraprofitti”.

In altre parole, la corresponsione del contributo viene chiesta a soggetti operanti in settori diversi rispetto a quelli indicati dal Regolamento e su utili eccedenti il 10% «la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022» e non il 20%, come, invece, stabilito dal legislatore europeo. Oltre a ciò, il Tar ha rilevato come tale disposizione si porrebbe in contrasto anche con le già citate norme costituzionali (artt. 3 e 53 Cost.), che, come noto, sanciscono rispettivamente il principio di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza e il principio di capacità contributiva. Infatti, nella determinazione della base imponibile non è stata considerata la riespansione dei consumi energetici a seguito del Covid-19, sicché ciò che viene identificato come “extraprofitto” altro non è che un ritorno al volume di affari pre-pandemia. Ulteriore violazione si avrebbe altresì con riferimento all’indeducibilità del già citato contributo previsto dall’art. 37 del D.l. n. 21/2022 dalla citata base imponibile. A tal proposito, il Giudice Amministrativo evidenzia correttamente come il primo contributo di solidarietà, introdotto dal precedente esecutivo, prende in considerazione gli «extraprofitti» maturati nel corso di un periodo parzialmente sovrapponibile a quello rilevante ai fini del secondo contributo, oggetto di vaglio. Da ciò deriverebbe, quindi, una doppia imposizione della medesima ricchezza.

Infine, ulteriore contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione si avrebbe con riferimento al comma 118 della norma in esame, il quale stabilisce l’indeducibilità del contributo di solidarietà dalle imposte sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive. Tale norma è contraria, come rilevato dal Collegio, al consolidato orientamento della Corte costituzionale in base al quale «i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa – se inerenti – devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa».

In conclusione, le ordinanze in commento risultano condivisibili, quantomeno in parte, alla luce di tutto quanto sopra esposto. Dai provvedimenti appare, peraltro, evidente che, in caso di mancato accoglimento della questione di legittimità da parte della Consulta, il Tar esperirà il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato.

Dott.ssa Federica Lo Presti

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