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Le nuove esigenze di copertura dei crescenti fabbisogni di cassa, indotti dall’attuale pandemia, hanno indotto taluni esponenti del governo Italiano a prospettare l’introduzione di nuove o più elevate forme di tassazione del patrimonio. In particolare, si è assistito al tentativo di introdurre, nella legge di bilancio, una nuova imposta sostitutiva sui cosiddetti “grandi patrimoni” (1), ovvero si è ventilata la possibilità di incrementare l’incisività della tassazione in sede successoria. Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in effetti, pare opportuno sottolineare che l’Italia, a differenza di altri Paesi europei, presenta una tassazione dei patrimoni ereditari ancora abbastanza ridotta, con aliquote inferiori e franchigie più elevate rispetto alla media dei paesi più sviluppati. Ogni qualvolta si riaffacciano all’orizzonte simili prospettive, le famiglie italiane, specie quelle a vocazione imprenditoriale, si spaventano e vengono sollecitate a valutare la possibilità di trasferire la propria residenza e/o tutto o parte del proprio patrimonio all’estero (2), ovvero, specie qualora il patrimonio sia in gran parte formato da partecipazioni in imprese, di intervenire sull’organizzazione degli assetti patrimoniali, in modo da prevenire un’imposizione, ipoteticamente più elevata, al momento della successione. Allorché si affrontano tali questioni, le problematiche da valutare sono estremamente delicate e di molteplice natura. In primo luogo, qualunque intervento sugli asset patrimoniali, qualora determini un vero e proprio trasferimento di proprietà (tanto piena, quanto nuda, con conseguente, eventuale, spossessamento del bene o dei diritti derivanti dalla sua titolarità), determina immediate conseguenze, in termini di oneri fiscali (salvo applicare determinati istituti di cui si dirà infra). In secondo luogo, non irrilevanti risultano i possibili effetti che tali operazioni possano determinare in termini di ripartizione del patrimonio in sede ereditaria, con particolare riguardo, a possibili lesioni delle quote di legittima, che possono comportare contestazioni ed azioni di riduzione e/o collazione. Riguardo la prima tipologia di operazione, l’art. 3, co. 4-ter D.lgs. 346/1990, esenta dall’imposta di successione e donazione i trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni sociali o di aziende o rami di esse.Le condizioni per usufruire della citata esenzione sono le seguenti: Pubblicato da: Dott. Paolo Visconti (1) Emendamento alla legge di Bilancio 2020 a firma Fratoianni-Orfini che prevedeva l’imposizione, ad aliquote progressive, per patrimoni di consistenza superiore ad Euro 500.000,00, successivamente giudicato inammissibile dalla Commissione Bilancio. (2) Ipotesi da vagliare con estrema attenzione per quanto riguarda sia i profili fiscali, tra cui l’eventuale applicazione di exit tax ed i risvolti in tema di imposte di successione, sia profili successori civilistici. (3) I beneficiari, in sede di dichiarazione di successione o all’atto di donazione, devono rendere un’apposita dichiarazione in tal senso. (4) Siccome sono i discendenti che beneficiano del trasferimento dell’asset aziendale a dover liquidare le somme ai non assegnatari, questo ha portato a dubbi interpretativi in riferimento alla corretta tassazione di tali somme ai fini dell’imposta delle donazioni, prospettandosi due confliggenti linee interpretative: - tali somme devono essere considerate come “donazioni” effettuate dall’assegnatario dell’impresa (con applicazione di franchigie usualmente più basse ed ad aliquote più elevate, per via del differente grado di parentela tra i legittimari, rispetto a quello tra i legittimari ed il disponente), oppure - tali somme, similmente a quanto statuito per la donazione modale, devono considerarsi come provenienti dall’imprenditore disponente, anche se erogate da un diverso soggetto in esecuzione del patto di famiglia. Sul punto, da ultimo, intervenuta la Suprema Corte che, discostandosi da quanto da essa stessa precedentemente affermato, con la sentenza n. 29506/2020, ha accolto il secondo indirizzo interpretativo sopra prospettato.
A fronte di tali preoccupazioni esistono, nell’ordinamento italiano, degli strumenti ormai noti da tempo, tra i quali:
Il patto di famiglia è, invece, un contratto, da stipularsi in forma solenne, avente il fine ultimo di facilitare il passaggio generazionale dell’impresa, nell’ottica di bilanciare le istanze di continuità aziendale e la tutela degli (altri) legittimari diversi dai discendenti assegnatari a cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda (o le partecipazioni societarie).
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