IT

EN

Rischio della “patrimoniale” e strumenti di difesa da maneggiare con cura.

Le nuove esigenze di copertura dei crescenti fabbisogni di cassa, indotti dall’attuale pandemia, hanno indotto taluni esponenti del governo Italiano a prospettare l’introduzione di nuove o più elevate forme di tassazione del patrimonio. In particolare, si è assistito al tentativo di introdurre, nella legge di bilancio, una nuova imposta sostitutiva sui cosiddetti “grandi patrimoni” (1), ovvero si è ventilata la possibilità di incrementare l’incisività della tassazione in sede successoria.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in effetti, pare opportuno sottolineare che l’Italia, a differenza di altri Paesi europei, presenta una tassazione dei patrimoni ereditari ancora abbastanza ridotta, con aliquote inferiori e franchigie più elevate rispetto alla media dei paesi più sviluppati.

Ogni qualvolta si riaffacciano all’orizzonte simili prospettive, le famiglie italiane, specie quelle a vocazione imprenditoriale, si spaventano e vengono sollecitate a valutare la possibilità di trasferire la propria residenza e/o tutto o parte del proprio patrimonio all’estero (2), ovvero, specie qualora il patrimonio sia in gran parte formato da partecipazioni in imprese, di intervenire sull’organizzazione degli assetti patrimoniali, in modo da prevenire un’imposizione, ipoteticamente più elevata, al momento della successione.

Allorché si affrontano tali questioni, le problematiche da valutare sono estremamente delicate e di molteplice natura. In primo luogo, qualunque intervento sugli asset patrimoniali, qualora determini un vero e proprio trasferimento di proprietà (tanto piena, quanto nuda, con conseguente, eventuale, spossessamento del bene o dei diritti derivanti dalla sua titolarità), determina immediate conseguenze, in termini di oneri fiscali (salvo applicare determinati istituti di cui si dirà infra).

In secondo luogo, non irrilevanti risultano i possibili effetti che tali operazioni possano determinare in termini di ripartizione del patrimonio in sede ereditaria, con particolare riguardo, a possibili lesioni delle quote di legittima, che possono comportare contestazioni ed azioni di riduzione e/o collazione.
A fronte di tali preoccupazioni esistono, nell’ordinamento italiano, degli strumenti ormai noti da tempo, tra i quali:

  • cessioni a titolo gratuito, di aziende o partecipazione di controllo in società;
  • il patto di famiglia, di cui agli artt. 768-bis e ss c.c..

Riguardo la prima tipologia di operazione, l’art. 3, co. 4-ter D.lgs. 346/1990, esenta dall’imposta di successione e donazione i trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni sociali o di aziende o rami di esse.Le condizioni per usufruire della citata esenzione sono le seguenti:

  • mediante il trasferimento delle partecipazioni, il beneficiario deve acquistare o integrare il controllo di società di capitali (requisito che è considerato in re ipsa, in caso di trasferimenti di quote di società di persone);
  • i beneficiari devono mantenere la titolarità delle partecipazioni per almeno cinque anni, ovvero, in caso di cessione di azienda, l’esercizio dell’attività di impresa deve essere proseguito per un periodo non inferiore a cinque anni (3).
Il patto di famiglia è, invece, un contratto, da stipularsi in forma solenne, avente il fine ultimo di facilitare il passaggio generazionale dell’impresa, nell’ottica di bilanciare le istanze di continuità aziendale e la tutela degli (altri) legittimari diversi dai discendenti assegnatari a cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda (o le partecipazioni societarie).
Ai fini della valida formazione del contratto, devono parteciparvi tutti coloro che al momento dell’atto sarebbero legittimari, qualora si aprisse (in quel momento) la successione del disponente e coloro i quali non risultano assegnatari dell’asset imprenditoriale devono necessariamente ricevere una somma in denaro, ovvero una liquidazione in natura, pari al valore della loro quota di legittima.
La funzione ultima del patto di famiglia, ossia la cristallizzazione del passaggio generazionale voluto dal disponente, risulta evidente dal portato dell’art. 768-quater c.c., che prevede espressamente che le attribuzioni effettuate in attuazione di detto negozio non possano essere oggetto di azioni di collazione e/o riduzione in sede successoria. Quindi il discendente assegnatario individuato quale continuatore dell’impresa non correrà il rischio di vedersi contestata tale sua qualifica al momento dell’apertura della successione.
Ai fini fiscali, in via generale, l’attribuzione dell’impresa potrà godere dell’esenzione dall’imposta di donazione di cui sopra, mentre le somme liquidate ai non assegnatari, in conseguenza dei rispettivi diritti successori, verranno assoggettate ad imposta, secondo le ordinarie franchigie ed aliquote di cui al D.Lgs. 346/1990 (4).
Come si evince da quanto sopra, entrambi i suesposti strumenti risultano appetibili per una predisposizione accorta della successione nella gestione delle imprese familiari, ma richiedono che l’imprenditore abbia una chiara opinione in merito alla migliore destinazione dei propri asset aziendali (il cui trasferimento di gestione può anche non essere immediato, qualora si preveda la mera cessione della nuda proprietà dei beni) e presuppongono l’analisi attenta delle specifiche dinamiche familiari, anche in chiave prospettica, certamente non potendosi tratteggiare soluzioni universalmente valide ed efficaci.


Pubblicato da: Dott. Paolo Visconti


ph: Designed by rawpixel.com / Freepik

------

 (1) Emendamento alla legge di Bilancio 2020 a firma Fratoianni-Orfini che prevedeva l’imposizione, ad aliquote progressive, per patrimoni di consistenza superiore ad Euro 500.000,00, successivamente giudicato inammissibile dalla Commissione Bilancio.

(2) Ipotesi da vagliare con estrema attenzione per quanto riguarda sia i profili fiscali, tra cui l’eventuale applicazione di exit tax ed i risvolti in tema di imposte di successione, sia profili successori civilistici.

(3) I beneficiari, in sede di dichiarazione di successione o all’atto di donazione, devono rendere un’apposita dichiarazione in tal senso.

(4) Siccome sono i discendenti che beneficiano del trasferimento dell’asset aziendale a dover liquidare le somme ai non assegnatari, questo ha portato a dubbi interpretativi in riferimento alla corretta tassazione di tali somme ai fini dell’imposta delle donazioni, prospettandosi due confliggenti linee interpretative:

- tali somme devono essere considerate come “donazioni” effettuate dall’assegnatario dell’impresa (con applicazione di franchigie usualmente più basse ed ad aliquote più elevate, per via del differente grado di parentela tra i legittimari, rispetto a quello tra i legittimari ed il disponente), oppure​

- tali somme, similmente a quanto statuito per la donazione modale, devono considerarsi come provenienti dall’imprenditore disponente, anche se erogate da un diverso soggetto in esecuzione del patto di famiglia.

Sul punto, da ultimo, intervenuta la Suprema Corte che, discostandosi da quanto da essa stessa precedentemente affermato, con la sentenza n. 29506/2020, ha accolto il secondo indirizzo interpretativo sopra prospettato.

Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

+(39)02.50030473

info@carmini-law.com

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia