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Una recentissima risposta ad interpello (i.e. la n. 89 del 8.2.2021) riporta alla luce una questione che, ormai da anni, vede contrapporsi le differenti visioni dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, sulla libertà di scelta in relazione ad operazioni sul capitale. Da tempo, infatti, il Legislatore (da ultimo con la Legge di Bilancio 2021) permette, per evidenti ragioni di cassa, ai titolari di partecipazioni sociali, di rivalutarne il costo fiscale (ai soli fini della maturazione di plusvalenze, in caso di cessione), dietro pagamento di un’imposta sostitutiva (attualmente all’11%) da applicare sul valore della partecipazione, determinato attraverso apposita perizia di stima. Il vantaggio di procedere a tale rivalutazione è chiaro. Qualora un socio proceda alla cessione della propria partecipazione, il differenziale tra il costo fiscalmente riconosciuto e il prezzo di cessione, genera una plusvalenza, rientrante nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67 TUIR, assoggettato a tassazione con aliquota del 26%, ben superiore alla predetta imposta sostitutiva, attualmente, dell’11% che normalmente consente di rivalutare ad un valore pari al prezzo di cessione (evitando così di generare plusvalenza). Orbene, a fronte della possibilità di rivalutazione, è pacifico (anche nella prassi dell’AdE) che non possa essere contestata la natura elusiva di una rivalutazione immediatamente antecedente alla cessione delle partecipazioni. Simile modus operandi rappresenta, infatti, la tipica possibilità, per il contribuente, di scegliere tra “regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale” (sancita dal comma 4 dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente). In simile contesto, sin dai primi anni 2000, si è posto il problema relativo all’applicabilità della suddetta rivalutazione al caso di recesso del socio. Il tema sorge poiché in relazione al recesso si verificano due, differenti, possibilità, soggette a differenti regimi impositivi: Orbene, in tale situazione, è prassi costante dell’Agenzia considerare elusiva l’ipotesi di rivalutazione delle partecipazioni, da parte del socio, e sua successiva cessione alla società, potenzialmente idonee a generare capital gain, quasi sempre evitato grazie rivalutazione. Infatti, come ribadito nella summenzionata risposta ad interpello, tale operazione viene sovente considerata come esclusivamente volta ad ottenere un indebito risparmio di imposta, a fronte di una sequenza di operazioni non aventi valida ragione economica (essendo possibile ottenere il medesimo risultato “civilistico”, ma con un carico fiscale maggiore, attraverso il mero recesso tipico del socio). Senonché, proprio nell’argomentazione fornita dall’Agenzia per giustificare la propria tesi, è insito l’errore (non inusuale, in realtà) di confondere l’indebito vantaggio fiscale con il legittimo risparmio d’imposta, a fronte di alternative liberamente poste dall’ordinamento. In questo caso, infatti, è il Legislatore a prevedere, per il contribuente, delle differenti possibilità (entrambe legittime) che comportano un differente carico fiscale. Non pare, in particolare, ravvisabile, nella semplice rivalutazione e successiva cessione delle partecipazioni nella società, quella sequenza di atti innaturali e/o inutilmente articolati idonea a giustificare l’idea di una costruzione artificiosa e come tale elusiva della ratio normativa. Il risparmio di imposta, se consentito dalla legge, deve poter essere perseguito e solo la sua natura illegittima, cioè una fisiologica illiceità della sua natura, necessaria per la contestazione dell’abuso, va motivata e comprovata con una operatività innaturale ed a tal punto complessa da renderla inspiegabile ed artificiosa. Molteplici sono le pronunce di merito (in assenza di decisioni della Suprema Corte sulla specifica operazione in esame) che hanno annullato avvisi di accertamento dell’Amministrazione finanziaria che si fondavano sulla sopracitata interpretazione, ma la posizione dell’Amministrazione finanziaria, recentemente ribadita, lascia intendere che il rischio di contenzioso resta ancora attuale e quindi ogni possibile difesa nella ideazione e nella realizzazione di simili operazioni va considerata. Pubblicato da: Dott. Paolo Visconti Ph: designed by Rawpixel
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