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La Corte di cassazione, sez. III., con la sentenza n. 31017 del 16/05/2023, ha affermato un importante principio con riferimento alla possibilità di estendere, per concorso, la responsabilità penale per reati tributari anche agli amministratori che, seppur dotati di ampi poteri gestori, non abbiano direttamente posto in essere la condotta sanzionata (in questo caso, la presentazione della dichiarazione della società, nel cui ambito venivano “utilizzate” alcune fatture soggettivamente inesistenti). Segnatamente, il caso in esame riguardava l’accusa, rivolta inizialmente nei confronti di un solo amministratore, di aver commesso il reato di dichiarazione fraudolenta (ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000), per aver presentato la dichiarazione della società (una S.r.l.), con ivi indicati costi derivanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (per un totale di euro 318.483,22). In particolare, la questione oggetto del vaglio della Corte di Cassazione riguardava la possibilità di condannare, per il reato citato, anche gli altri due amministratori della società, i quali, pur non avendo compiuto direttamente la condotta illecita, avevano ampi poteri gestori, esercitabili in via disgiunta, e, secondo l’accusa, la possibilità di influenzare le decisioni aziendali. Infatti, nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello, pur partendo dall’assunto secondo cui, per quanto concerne la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, gli amministratori di società rispondono, esclusivamente, per la violazione dell’obbligo dichiarativo posto direttamente a loro carico, era giunta a ritenere responsabili in concorso anche gli altri amministratori, poiché gli stessi, in quanto titolari del potere di amministrazione disgiunta, erano da ritenersi coinvolti nelle scelte gestionali della società e, dunque, concorrenti nel citato reato, per non averlo impedito, in violazione del dovere di controllo e vigilanza sui medesimi incombenti. La pronuncia di appello è stata, tuttavia, ribaltata proprio su tale, specifico, punto dalla Cassazione. I giudici di legittimità hanno, infatti, richiamato uno dei pochi precedenti in materia (Cass. n.30689 del 04/05/2021), ove la Corte, proprio in tema di delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, aveva affermato che “nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 c.c.”. Proprio sulla base di tale precedente, nonché dell’orientamento consolidato in materia di bancarotta fraudolenta (tra gli altri Sez.5, n. 33582 del 13/06/2022), la Corte precisa che gli amministratori, in casi di reati tributari, rispondono esclusivamente ove sia provato che gli stessi abbiano concorso dolosamente al reato e con ciò intendendosi che gli stessi possono rispondere, a differenza che per la responsabilità civile, solo (i) laddove effettivamente fossero stati a conoscenza della commissione degli illeciti tributari (nel caso di specie, la falsa fatturazione) e (ii) non avessero agito per impedire la relativa commissione del reato (ad esempio, la presentazione della dichiarazione con ivi indicate le passività fittizie), obbligo di iniziativa su di esso gravante in forza della posizione di garanzia di cui all’art. 2392 c.c. Nel caso di specie, tra l’altro, per la differenze riscontrabili nell’elemento soggettivo richiesto ai fini del configurarsi del reato, non si ritiene che si possa mutuare il principio enucleato nei casi di bancarotta fraudolenta, ove la giurisprudenza sostiene che l’effettiva conoscenza degli illeciti possa essere superata dalla presenza di plurime condotte sociali irregolari, le quali, fungendo da “segnali d’allarme”, avrebbero fatto sì che l’amministratore “accettasse” il rischio della commissione del reato fallimentare (configurandosi, quindi, il dolo eventuale). Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di Appello, ritenendo che il mero e generale coinvolgimento dei due amministratori nelle scelte gestionali non fosse sufficiente a ritenere definitivamente dimostrato che gli stessi fossero, altresì, effettivamente coinvolti in tutte le operazioni economiche e, dunque, materialmente a conoscenza dell’illecito. Del resto, le operazioni incriminate (che erano soggettivamente inesistenti, ossia erano state poste in essere, ma con un soggetto differente da quello indicato in fattura) ben potevano essere state poste in essere unicamente dall’altro amministratore (incidendo per meno del 10% sul fatturato) e non essere state poste a conoscenza, nella loro irregolarità, degli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Dott. Pasquale Ambrosio Cepparulo Image by FreePik
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