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Passaggi generazionali: l’Agenzia delle Entrate limita l’applicazione dell’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni

Con la risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione oltremodo restrittiva e penalizzante della norma di cui all’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs 346/90, che prevede l’esenzione dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, tra l’altro, per i trasferimenti “di quote sociali e azioni”, effettuati, anche attraverso patti di famiglia, in favore del coniuge e dei discendenti, allorché gli stessi consentano di acquisire, in maniera stabile e duratura, e, comunque, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, una quota di controllo in società di capitali.

In particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria, non sarebbe sufficiente che il trasferimento integri tutti i requisiti soggettivi (beneficiario individuato nel coniuge o nel discendente del disponente) ed oggettivi (acquisizione o integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 1, c.c., e prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento) previsti dalla norma in esame, dovendosi altresì verificare che, oggetto della cessione, sia una “azienda”, cioè una “realtà imprenditoriale produttiva”, la quale, sola, sarebbe “meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale”.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, resterebbero pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione agevolativa in argomento i trasferimenti, anche totalitari, di partecipazioni in società holding o capogruppo, quali sono le classiche “casseforti” di famiglia, che, per loro natura, non svolgono direttamente l’attività produttiva, ma che, viceversa, si limitano a detenere, anche indirettamente, attraverso altri veicoli, quote di partecipazione, magari con percentuali inferiori al 50%, ma comunque significative, della società o delle società operative.

Infatti, nel caso sottoposto all’esame dell’Ufficio, in seguito ad una complessa operazione di riorganizzazione societaria, il disponente avrebbe effettuato una donazione pro indiviso, in favore dei propri figli, dell’intero capitale sociale della holding di famiglia (nel caso di specie, una s.r.l.), avente, quale unico asset, una partecipazione del 20,52% in una holding intermedia (anch’essa una s.r.l.), a sua volta titolare dell’intero capitale sociale della S.p.A. operativa.

Ebbene, secondo l’Amministrazione, nel caso di specie, l’atto di disposizione, ancorché avente ad oggetto la totalità delle quote di partecipazione in una società di capitali ed eseguito in favore dei discendenti, i quali si sarebbero impegnati, attraverso il patto di famiglia, a mantenere il controllo per un periodo superiore ai cinque anni prescritti dalla norma, non potrebbe beneficiare dell’esenzione in commento, in quanto non diretto a trasferire la titolarità dell’“azienda di famiglia”, bensì avente lo scopo di favorire il passaggio generazionale di una società – la holding – ritenuta non operativa e non in grado di esercitare il controllo diretto sulla realtà produttiva.

La presa di posizione dell’Ufficio appare, però, poco condivisibile.

In primo luogo, infatti, seguendo l’insegnamento della più autorevole dottrina, nonché della giurisprudenza di legittimità e persino della prassi della stessa Agenzia delle Entrate, le norme agevolative debbono essere interpretate secondo il proprio tenore letterale, escludendo il ricorso ad applicazioni analogiche. Il punto è stato, anche di recente, ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia n. 16286 del 10 giugno scorso, ha statuito che “le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica”.

Normalmente tale principio serve a non estendere le agevolazioni ai casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma, ma il criterio della stretta interpretazione letterale può anche valere in senso inverso.

Nel caso di specie, dalla lettura della disposizione in commento non si ricava affatto che oggetto del trasferimento debba essere la quota di partecipazione in una realtà aziendale e, dunque, necessariamente operativa, essendo viceversa esclusivamente richiesto che la cessione abbia per oggetto quote sociali o azioni e che, attraverso tale cessione, si realizzi, per il beneficiario, la possibilità di esercitare stabilmente il controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, cod. civ., senza necessità di indagare l’attività svolta dalla società compravenduta o la composizione del suo patrimonio.

Si dovrebbe altrimenti giungere alla conclusione di escludere dall’ambito di applicazione della norma in commento le società immobiliari, o quelle “senza impresa”, ancorché le stesse siano costituite nella forma della società di capitali e vengano direttamente cedute, di padre in figlio, nell’ambito del passaggio generazionale.

Vi è poi da rilevare come, nonostante sia condivisibile quanto affermato dall’Ufficio circa la ratio della norma in analisi, la quale è certamente da rinvenire in un trattamento di favore verso la trasmissione inter-generazionale delle realtà aziendali, allo scopo, tra l’altro, di “mantenere i livelli occupazionali…ed evitare che il peso delle imposte, nel momento della successione, possa generare difficoltà finanziarie tali da mettere in pericolo la sopravvivenza dell’impresa”, tale obiettivo, a ben vedere, non si persegua affatto attraverso un ricorso limitato alla disposizione agevolativa, bensì, casomai, attraverso un’applicazione della disposizione più attenta alla realtà.

Basti pensare che un utilizzo ridotto della norma, come ipotizzato dall’Agenzia, escluderebbe dall’ambito applicativo dell’agevolazione ipotesi nelle quali oggetto indiretto della donazione (attraverso la cessione della quota maggioritaria o – come nel caso di specie - totalitaria di partecipazione nella società holding o capogruppo) sarebbe una quota di minoranza, in ipotesi anche molto significativa, ma, comunque, non di controllo, di una realtà aziendale quotata sui mercati regolamentati, la cui rilevanza e il cui “peso”, anche da un punto di vista delle ricadute economiche e dell’incidenza generale sulla collettività, potrebbe rivelarsi decisamente più significativo di quello che normalmente riveste la cessione diretta di una piccola realtà industriale.

Occorre poi evidenziare come la riduzione delle ipotesi agevolabili non appare in linea neppure con quanto stabilito nelle raccomandazioni della Commissione UE n. 94/1069/CE del 1994, e n. 98/C 93/02 del 1998, le quali, allo scopo di non pregiudicare il going concern di quelle realtà che, ove donate o cadute in successione, avrebbero potuto essere cedute a terzi, in tutto o in parte, ovvero liquidate dagli eredi o donatari, al fine di procurarsi la provvista necessaria per assolvere agli obblighi tributari, avevano, per l’appunto, invitato gli Stati membri a ridurre il più possibile il carico fiscale, sia con riguardo ai trasferimenti diretti di aziende e rami d’azienda, sia con riguardo ai trasferimenti indiretti delle stesse.

Merita infine sottolineare come l’Ufficio fondi la propria interpretazione restrittiva sulla base della pronuncia della Corte costituzionale n. 120 del 23 giugno 2020. Tale pronuncia, tuttavia, non riguarda i presupposti applicativi dell’agevolazione, bensì la questione di legittimità costituzionale della norma quando contemplava esclusivamente i trasferimenti a favore dei discendenti, estromettendo i coniugi. La Corte costituzionale, al riguardo, ha chiarito la natura della misura agevolativa introdotta dal Legislatore, concentrandosi poi sulla censura di incostituzionalità dell’omessa estensione al coniuge dell’agevolazione tributaria, la quale potrebbe risultare “eccedente rispetto alla protezione offerta “dai principali precetti costituzionali (artt. da 29 a 31 Cost.) posti a tutela della famiglia e, in particolare, delle situazioni di potenziale fragilità in essa ravvisabili”.

Ma in tale pronuncia la Consulta non ha autorizzato l’Ufficio a ridimensionare l’ambito applicativo della disposizione, peraltro sulla base di un’esegesi della norma di favore, non ispirata al criterio di stretta interpretazione, bensì ha rivolto un monito nei confronti del Legislatore affinché valuti tale situazione.

In conclusione, ferme restando le perplessità rispetto alla posizione espressa nell’ultima circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, che potrebbe discriminare le scelte organizzative dei gruppi, specie quelli di impronta famigliare, occorrerà valutare attentamente, in ogni singolo caso, la specifica situazione concreta, potendo eventualmente fare ricorso alla presentazione di apposite istanze di interpello, onde evitare di incorrere in successive contestazioni da parte dell’Ufficio, con possibile recupero a tassazione degli importi esentati e irrogazione delle relative sanzioni.

Pubblicato da: Avv. Iacopo Bissi - Dott. Nicola Pardini

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(1) Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di Diritto Tributario, Parte Generale, Undicesima edizione, 2011, p. 60, Utet Giuridica.
(2) Sul punto si veda anche la pronuncia della Corte di Cassazione n. 13145 dell’8 gennaio 2019.

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