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La recente risposta ad interpello n. 260 del 2023 offre l’occasione per tornare a trattare le eventuali criticità connesse alla corretta applicazione dell’imposta di registro, in caso di operazioni straordinarie che coinvolgano il mutamento di titolarità di compendi aziendali. In particolare, il caso oggetto dell’istanza riguardava un’operazione complessa, in cui (i) Alfa conferiva il ramo d’azienda in un apposito veicolo societario neocostituito, (ii) le partecipazioni della newco venivano integralmente cedute a Beta, (iii) la quale, successivamente, stipulava un contratto di affitto d’azienda con il citato veicolo neo-acquistato. Ai fini dell’imposta di registro, una simile operazione comporta una tassazione per un importo pari ad Euro 600,00, in quanto tutti e tre gli atti stipulati sono soggetti ad imposta in misura fissa (Euro 200,00), a differenza di un’ordinaria cessione di azienda, soggetta ad aliquota proporzionale, pari al 3% del prezzo corrisposto. In questo contesto, stante l’oggettiva differenza nel carico impositivo, sorge spontanea, nel contribuente, l’esigenza di cautelarsi circa possibili, future, contestazioni dell’Ufficio (proponendo, come nel caso di specie, apposita istanza di interpello). Infatti, sebbene il novellato art. 20 TUR - la cui legittimità costituzionale risulta ormai acclarata a seguito delle sentenze n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Consulta - non permette più all’Agenzia delle Entrate di riqualificare tout court gli atti posti in essere dal contribuente (1), permane, in forza del rinvio operato dall’art. 53 T.U.R. all’art. 10-bis della L. 212 del 2000, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di contestare l’abuso del diritto nel caso in cui ritenga che il contribuente abbia posto in essere una serie di operazioni senza sostanza economica, al solo (o principale) fine di ottenere vantaggi fiscali indebiti. Del resto, con Risposta all’istanza di interpello n. 138 del 2019, l’Amministrazione Finanziaria ha già avuto modo di esprimersi circa la natura elusiva dell’operazione complessa “conferimento-cessione-fusione”. In quest’ipotesi, si palesa un ulteriore passaggio (rispetto al mero conferimento e successiva cessione, ormai pacificamente legittimo – cfr. risposta n. 13/2019), che rende inesorabilmente chiara la reale volontà delle parti di acquisire l’azienda e l’assenza di valide ragioni economiche, sottese alle operazioni compiute (in alternativa al mero perfezionamento, ab origine, di un asset deal). Infatti, secondo l’Ufficio, la combinazione di tre atti soggetti a imposta di registro in misura fissa (conferimento, cessione e fusione) comporta il conseguimento di un indebito vantaggio d’imposta, laddove permette di aggirare la tassazione in misura proporzionale della cessione diretta dell’azienda. Diverse sono le conclusioni dell’Ufficio con riferimento al caso in qui commento. Infatti, la concatenazione di atti descritta dal contribuente, seppur possa, ad un primo sguardo, essere considerata affine alla fattispecie sopra descritta (anche qui si potrebbe ravvisare una sorta di “operazione triangolare”, volta a far entrare l’azienda nella disponibilità della società cedente), non potendosi parificare alla mera cessione di azienda, non assumerebbe natura elusiva. Secondo l’Ufficio, l’affitto della azienda a favore dell’acquirente, da parte della newco, ha un effetto ben differente da una mera cessione di azienda (ovvero dalla fusione per incorporazione della newco). Del resto, mentre l’incorporazione del veicolo comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi di quest’ultimo e il conseguente controllo totalitario dell’azienda, il contratto d’affitto dà vita ad un rapporto sinallagmatico in cui le parti coinvolte rimangono ben distinte ed indipendenti. Inoltre, dal contratto d’affitto, rispetto alla fusione, consegue: In conclusione, con la risposta citata, l’Amministrazione Finanziaria, valorizzando l’affitto nella sua sostanza, ravvisa la sussistenza di valide ragioni economiche sottese all’operazione (nonché la differenza sostanziale degli effetti prodotti, rispetto al mero trasferimento), escludendo la presenza di indebiti vantaggi fiscali e, quindi, di una fattispecie di abuso del diritto. È chiaro che la recente presa di posizione dell’Agenzia non può che essere di interesse per i contribuenti, che, in procinto di porre in essere operazioni straordinarie, si trovino a vagliare, con l’ausilio dei propri professionisti, i pro e i contro delle varie alternative, anche dal punto di vista dell’efficienza fiscale. Dott.ssa Greta Vagani Avv. Paolo Visconti (1) In vigenza del precedente art. 20 TUR, l’Amministrazione finanziaria, avallata dalla giurisprudenza maggioritaria, procedeva a riqualificare le operazioni di conferimento d’azienda e successiva cessione della conferitaria (soggetto ad imposta in misura fissa) in meri trasferimenti di azienda (imposta proporzionale) sulla mera base dell’asserita identità economica delle due transazioni. image by pixabay
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