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Nel mondo sempre più digitalizzato nel quale viviamo i soggetti che operano professionalmente, offrendo servizi attinenti al mercato delle “criptovalute” o “valute virtuali” (1), stanno aumentando rapidamente e per il loro tramite è possibile concludere molte operazioni diverse, tra le quali assumono particolare rilevanza lo scambio e la conversione di crypto con una moneta fiduciaria (per esempio da Bitcoin a Euro) o con altre monete virtuali (per esempio da Bitcoin ad Etereum). Attraverso tali soggetti è altresì possibile detenere e conservare le valute virtuali, nonché ricevere e trasmettere ordini di crypto, per conto proprio o di terzi. Orbene, nonostante l’emergere di questi fornitori di servizi possa produrre, per le cripto-attività, forti effetti positivi, con un conseguente, possibile, impatto anche sull’economia reale, derivante dalla possibilità di beneficiare di trasferimenti di “denaro” sempre più fluidi, efficienti ed istantanei, emergono tutta una serie di problematiche relative al possibile utilizzo distorto che potrebbe essere fatto di tali strumenti, i quali, vista la loro caratterizzazione, sono astrattamente idonei a favorire fenomeni di riciclaggio del denaro e di finanziamento di attività illecite. Proprio in quest’ottica è recentemente intervenuto il Legislatore, il quale, attuando la Direttiva UE 2018/843, ha introdotto l’obbligo (2), per tali soggetti, che operano professionalmente in Italia, anche mediante piattaforme online, di iscriversi nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’Organismo di gestione degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM) (3). In particolare, con Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2022, il Mef ha stabilito che, a partire dal 16 maggio, tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale debbano, allorché intendano operare, anche mediante piattaforme online, sul territorio della Repubblica, comunicare la propria attività all’OAM, il quale provvederà poi ad iscriverli nell’apposita sezione del registro digitale. Ai fini di tale iscrizione viene richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, co. 2, del D.lgs 141/10 e, quindi, per le persone fisiche, la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea, ovvero, se di uno Stato diverso, l’elezione di domicilio nel territorio della Repubblica; mentre, per le persone giuridiche, la sede legale e amministrativa in Italia, ovvero, per i soggetti comunitari, il possesso di una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. È bene precisare che l’obbligo d’iscrizione potrà essere assolto, per i soggetti già operanti in Italia alla data del 16 maggio, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del registro e, dunque, tassativamente, entro il 15 luglio 2022. In ogni caso, il Decreto Ministeriale prevede che, una volta effettuata la comunicazione, l’Organismo abbia 15 giorni di tempo per verificare la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta e per opporre, eventualmente, il proprio diniego all’iscrizione, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato, che potrà, comunque, presentare, in seguito, una nuova richiesta di iscrizione. Qualora l’OAM dovesse rilevare il mancato rispetto dei requisiti di legge, senza che intervenga una successiva regolarizzazione da parte dell’operatore, ovvero qualora l’attività fosse esercitata in assenza di tempestiva comunicazione da parte dello stesso, essa verrà considerata abusiva, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dell’art. 17-bis del D.lgs 141/2010 (da € 2.065 ad € 10.329). Ebbene, se, da un lato, la novella normativa va accolta positivamente, in quanto consente di censire i soggetti che offrono professionalmente, sul mercato, servizi di intermediazione in cripto-asset, monitorandone le attività e la relativa portata economica, dall’altro, pone non poche problematiche di applicazione pratica. Al di là degli elevati costi di iscrizione al registro (che vanno dai 500€ per le persone fisiche, agli 8.300€ per le persone giuridiche), infatti, la disposizione normativa non chiarisce se l’obbligo di iscrizione si estenda anche ai soggetti che scambiano cripto-asset non prettamente utilizzabili come mezzi di pagamento, come ad esempio i token non fungibili, meglio conosciuti come NFT. Non è dunque chiaro se un marketplace che scambia NFT in cambio di valuta virtuale debba o meno adeguarsi agli obblighi posti dal Decreto. A prima vista parrebbe di no, perché il Ministero dell’Economia, con la risposta dell’8 settembre 2021 all’interrogazione parlamentare n. 5-06521, ha espunto dal testo definitivo del Decreto il riferimento agli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità e, dunque, anche quale contro-corrispettivo di un token virtuale. La disciplina, pertanto, sembrerebbe riguardare esclusivamente quei soggetti che offrono a terzi, a titolo professionale, servizi aventi ad oggetto criptovalute, con l’eccezione, però, dell’attività di mera emissione in proprio, che, se non svolta a titolo professionale e per conto della clientela, non appare di per sé sufficiente a qualificare gli operatori come “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”, come richiesto dalla norma (4). In assenza di ulteriori precisazioni da parte del Ministero, è tuttavia prevedibile un rischio di eccessivo allargamento dell’ambito di operatività della regolamentazione, con estensione degli obblighi ivi previsti anche a soggetti o settori che magari ben poco hanno a che vedere con la vera e propria attività di intermediazione in criptovalute. Vi sono poi da considerare le ricadute che l’obbligo di registrazione di tali soggetti nei pubblici registri comporta per gli investitori privati. Oltre al dovere di iscrizione, infatti, il Decreto pone a carico degli operatori anche obblighi di raccolta e trasmissione delle informazioni sulle operazioni realizzate, le quali potranno, tra l’altro, essere messe a disposizione del Mef e dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la norma dispone che gli operatori debbano comunicare trimestralmente all’OAM, in via telematica, entro il giorno 15 del mese successivo alla conclusione del trimestre di riferimento, i dati relativi alle operazioni poste in essere sul territorio della Repubblica e, nello specifico, gli estremi identificativi di ogni singolo cliente e i dati sintetici relativi all’attività complessivamente svolta. L’OAM, su richiesta, dovrà fornire tali informazioni a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta al riciclaggio e al monitoraggio fiscale, tra cui evidentemente figura anche l’Amministrazione finanziaria, nonché alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Attraverso tali informazioni, l’Agenzia delle Entrate potrà venire così a conoscenza dell’identità dei soggetti che hanno operato in criptovalute e verificare il corretto adempimento, da parte di questi ultimi, rispetto agli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale sugli stessi gravanti. A tal proposito, è bene ricordare, infatti, che, ancorché le criptovalute non abbiano natura fisica, in quanto strumenti digitali conservati esclusivamente in portafogli elettronici e vengano emesse per il tramite di codici crittografici e complessi calcoli algoritmici, secondo l’orientamento ormai consolidato degli Uffici finanziari (cfr. Risposta ad interpello della DRE Lombardia n. 956-39/2018, Risposta ad interpello della DRE Liguria n. 903-47/2018, nonché, da ultimo, Risposta ad interpello n. 788/2021 e sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1077 del 28 gennaio 2020) le stesse vengono assimilate, sia in caso di investimento tramite exchanger, sia nell’ipotesi di detenzione diretta di un “electronic wallet” con chiave privata, a monete estere, che possono, da un lato, generare plusvalenze imponibili, in caso di cessione, mentre, dall’altro, anche in caso di semplice detenzione, possono essere oggetto dell’obbligo di dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Onde evitare sanzioni, il contribuente dovrà, pertanto, verificare attentamente la natura del proprio investimento e le condizioni di sua gestione e conservazione per l’adempimento dei propri obblighi fiscali, anche se le valute virtuali non sembrano soggette all’IVAFE, la quale si applica esclusivamente ai depositi esteri e ai conti correnti di natura “bancaria”. In conclusione, la novella normativa, benché comporti delle innovazioni significative e si proponga di attuare, ancorché con ritardo, la Direttiva Europea in materia, presenta ancora importanti zone d’ombra, che meritano un intervento da parte del Legislatore. A ciò si aggiunga che, nel frattempo, in sede comunitaria si sono fatti notevoli passi avanti nella discussione e nella prossima implementazione di una compiuta regolamentazione del settore, specificamente con la proposta di Regolamento MiCA (Markets in Crypto Assets), che potrebbe presto essere definitivamente approvata. A questo riguardo, vi è un concreto rischio che la regolamentazione italiana e i discussi obblighi connessi possano ritrovarsi ad essere molto più restrittivi (se non addirittura in aperto contrasto) con la futura normativa europea e, pertanto, avere vita breve. La situazione, in ogni caso, è da tenere monitorata con attenzione. Pubblicato da: Avv. Iacopo Bissi - Dott. Andrea Zanzottera Ph: designed by Pixabay ----- (1) Ci si riferisce, in particolare, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (Vasp) e di servizi di portafoglio digitale (Wsp). (2) Il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, successivamente modificato dal D.lgs. 125/2019, ha introdotto due appositi commi (8-bis e 8-ter) all’interno dell’art. 17-bis del D.lgs. 141/2010, che disciplina l’attività dei cambiavalute. (3) Associazione privata, senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria, organizzativa e statuaria, con una sua personalità giuridica, che ha sostituito, a partire dal 2010, l’omologo organo precedentemente attivo presso la Banca d’Italia. (4) Al riguardo, un dubbio era inizialmente sorto con riferimento all’attività svolta dai c.d. miners, ovvero quei soggetti che generano in proprio nuova valuta virtuale, sfruttando la potenza computazionale dei propri dispositivi, i quali, tuttavia, non appaiono rientrare nella definizione normativa accolta dal Decreto.
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