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La pandemia di Covid-19 ha rivoluzionato le nostre vite e in particolare, ha avuto dei riflessi molto importanti anche sul mondo del lavoro. Una delle trasformazioni più evidenti è stata sicuramente l’ampio utilizzo dello smart working (lavoro agile), una pratica che, seppure già esistente in precedenza, ha trovato, con la pandemia, un utilizzo diffuso, data l’impossibilità pratica delle persone di recarsi nello stesso luogo: i lavoratori hanno visto modificare la propria tradizionale routine lavorativa, portando così a cambiamenti importanti nell’organizzazione del lavoro e nella concezione stessa del “luogo di lavoro”. Tra le diverse implicazioni dello smart working, un aspetto di grande rilevanza è la sua dimensione fiscale. Sul punto si è recentemente pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la circolare N.25/E, emanata lo scorso 25 agosto, in cui vengono prese in considerazione le implicazioni fiscali connesse al lavoro da remoto svolto all’estero; in particolare l’Agenzia ha esaminato la situazione di quei lavoratori per i quali non c’è convergenza tra la loro residenza fiscale (disciplinata dall’art.2 TUIR), il luogo in cui concretamente svolgono la loro prestazione lavorativa e il luogo in cui i risultati concreti di questa attività si manifestano. La circolare si sofferma in particolare su due diversi fenomeni: 1)REGIME FISCALE DELLO SMART WORKING Le nuove modalità di lavoro agile sono per lo più connotate da una parziale o totale recisione dei vincoli di presenza fisica del prestatore nel territorio di un determinato Stato per lo svolgimento dell’attività. Questo nuovo modello organizzativo necessita di alcuni chiarimenti di coordinamento con le disposizioni convenzionali che ripartiscono la potestà impositiva in relazione a determinati redditi. In particolare, l’articolo 15 del Modello OCSE (redditi di lavoro dipendente), sostanzialmente recepito nelle Convenzioni negoziate dall’Italia, prevede, al paragrafo 1, la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro subordinato nello Stato di residenza del contribuente, a meno che tale attività lavorativa non venga svolta nell’altro Stato contraente; in tale ultima ipotesi i già menzionati redditi devono essere assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi. Si osserva, poi, che, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 15 in commento, viene ripristinata la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, nonostante l’attività lavorativa sia svolta nell’altro stato, ove ricorrano congiuntamente tre condizioni: - 1) il beneficiario dei redditi di lavoro dipendente soggiorna nello Stato della fonte per periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell’anno fiscale considerato; 2) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente nello Stato della fonte; 3) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato della fonte. In applicazione delle disposizioni convenzionali, quindi, un soggetto non residente che svolge la sua attività di lavoro dipendente in Italia è assoggettato a imposizione nel nostro Paese in relazione ai redditi imputabili all’attività prestata nel territorio dello Stato. Tale conclusione non è inficiata dalle modalità di svolgimento della prestazione. In altri termini, anche qualora l’attività lavorativa venga svolta da remoto per un datore di lavoro estero, si considera comunque prestata in Italia, con conseguente riconoscimento della potestà impositiva italiana. Infine, un altro importante aspetto da considerare, con riferimento allo smart working, è la questione della doppia imposizione: sul punto la circolare fa riferimento ad una serie di accordi che sono stati siglati tra Italia e altri Stati. La funzione di tale normativa convenzionale è quella di regolamentare la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati, per cui, una volta attribuita la potestà impositiva allo Stato italiano, l’applicazione della normativa interna resta condizionata alla sussistenza dei requisiti previsti da quest’ultima. In conclusione, è essenziale quindi che lavoratore e datore di lavoro abbiano una chiara comprensione di queste regole, in modo che i primi possano determinare se sono idonei a beneficiare del regime fiscale agevolato o meno e i secondi possano adempiere correttamente agli obblighi su di essi gravanti. 2) LA NUOVA DISCIPLINA DEI LAVORATORI TRANSFRONTALIERI La disciplina dei lavoratori frontalieri può essere così sintetizzata: i) un innalzamento, a partire dal 2024, della soglia di franchigia da imposizione( relativamente al reddito derivante dal lavoro dipendete prestato all’estero) applicabile ai lavoratori frontalieri fino a 10.000 euro( invero l’innalzamento della franchigia trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori, non solo, quindi, di quelli che prestano attività lavorativa nelle zone di frontiera) e; ii) la non imponibilità, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assegni di sostegno al nucleo familiare, erogati, a favore dei frontalieri, dagli enti di previdenza degli Stati in cui il lavoratore presta servizio. Inoltre, siccome la nuova normativa entrerà in vigore nel 2024, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre previsto una disciplina transitoria applicabile fino al 31/12/2023, tale disciplina, applicabile alle persone fiscalmente residenti in Italia, che possiedono i requisiti per qualificarsi come lavoratori frontalieri in Svizzera, in base all’accordo del 1974. Per tali soggetti, i giorni di lavoro svolti nel territorio dello Stato, in modalità di telelavoro, fino al 40% del tempo di lavoro, si considerano giorni lavorativi svolti in Svizzera. In conclusione, i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la citata circolare sono molteplici, ma necessitano, per poter essere applicati, di attenta analisi, che possano mettere reciprocamente lavoratore e datore di lavoro al riparo da eventuali contestazioni e/o duplicazioni di imposta. Dott. Pasquale Ambrosio Cepparulo Image by Freepik ____________________ 1)«I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano». L’accesso a detto regime speciale, ai sensi del successivo comma 2, è 14 consentito anche ai cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, a condizione che: a) siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto «continuativamente» un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero b) abbiano svolto «continuativamente» un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una «specializzazione post lauream». Secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del citato articolo 16, detto regime è applicabile in via temporanea, a partire dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i successivi periodi di imposta agevolabili, relativamente ai soli redditi che si considerano «prodotti in Italia» 2)Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato» 4)Devono essere riconosciuti quali lavoratori frontalieri esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa
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