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L’accesso al capitale rappresenta un’attività necessaria per ogni tipologia di impresa, tuttavia per le imprese di piccole dimensioni e in fase di avvio esso è un tema che riveste un ruolo particolarmente delicato in grado di incidere sullo sviluppo e sulla permanenza sul mercato dell’impresa stessa. È noto, infatti, che un’impresa per crescere, svilupparsi ed emergere ha bisogno di capitale, per cui occorre che sappia come reperirlo e con quali strumenti. Il tema dei finanziamenti ha rappresentato a livello legislativo, negli ultimi anni, una delle materie più attive e, inoltre, è stato oggetto di particolare interesse per il mondo delle start up, le quali sono, per definizione, imprese giovani, di piccole dimensioni e caratterizzate dalla presenza di requisiti di innovatività. Le considerazioni di cui sopra devono, però, tenere conto dei preoccupanti dati emersi in un Discussion Paper della Consob del 7 settembre 2017, i quali mostrano che le società quotate registrano tassi di crescita nettamente superiori rispetto alla non quotate, di per sé più piccole in termini di fatturato, investimenti e occupazione, attribuendo la causa di tale disparità alle maggiori difficoltà, incontrate dalle società più piccole, ad accedere a nuove risorse finanziarie. Nondimeno, le piccole imprese incontrano, nel loro percorso di crescita, difficoltà ad accedere ai tradizionali canali di reperimento di risorse finanziarie, come quello bancario, che è da sempre più incline a concedere finanziamenti ad imprese già ben avviate e con un modello di business tradizionale (diversamente dalle imprese nascenti, con idee innovative e poco conosciute dal mercato). Poste queste premesse e venendo all’analisi delle singole fonti di finanziamento, la prima grande distinzione da fare è quella tra finanziamenti in equity e finanziamento a debito: la prima modalità permette di reperire risorse attraverso l’ingresso di nuovi soci e la conseguente emissione di nuove quote e/o azioni, la seconda, invece, consiste nel reperimento di risorse attraverso prestiti di capitale da parte di terzi che poi vanno restituiti o, come spesso capita, convertiti in equity a specifiche scadenze e/o al verificarsi di particolari eventi. Di seguito si analizzerà la percorribilità delle diverse forme di finanziamento da parte di terzi (o strumenti di ricorso al capitale di credito) e l’evoluzione che questi strumenti hanno conosciuto anche alla luce dei significativi cambiamenti avvenuti in ambito economico-finanziario, normativo e tecnologico. Per quanto riguarda il sistema economico-finanziario si sta assistendo, negli ultimi anni, ad un allontanamento dal tipico rapporto banconcentrico che ha caratterizzato il nostro sistema, in modo prevalente, fino al periodo pre-crisi. Oggi, considerata la tensione emersa nella raccolta di capitale attraverso il credito bancario, le imprese valutano, sempre più spesso, la possibilità di accedere a forme di finanziamento alternative rispetto a quelle tradizionali e, in primo luogo, a quello bancario. Con riferimento, invece, al mutato contesto normativo, il Decreto Crescita (D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012) ha introdotto una disciplina particolarmente favorevole allo sviluppo di nuove forme di finanziamento, permettendo alle start up di aprirsi al mercato finanziario. Sotto tale profilo, si deve ricordare che la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi (escluso il diritto di voto nell’assemblea dei soci) a fronte dell’apporto dei soci o di terzi (art. 26, comma 5, L.221/2012 e ss.mm.), segna l’avvio di un processo di avvicinamento delle piccole imprese al mercato finanziario. Le novità legislative di cui sopra hanno, quindi, permesso di offrire alle imprese una vasta gamma di strumenti, prima solo appannaggio di poche e ristrette imprese di grandi dimensioni. La tecnologia ha, poi, un ruolo cruciale, attraverso lo sviluppo di nuove modalità di strutturazione, prestazione e distribuzione dei servizi finanziari, tutte riconducibili al fenomeno del c.d. fintech. Come evidenziato nell’ambito del Quaderno di ricerca Consob circa lo sviluppo del fintech, tale termine indica, in modo indistinto, un insieme di società accomunate dallo sviluppo di attività basate su nuove tecnologie informatiche e digitali, che vengono applicate in ambito finanziario. Una delle principali aree in cui le società di fintech stanno sviluppando i propri servizi è quella che riguarda il debt financing, che include i prestiti e l’acquisto di titoli di debito, il cui funzionamento verrà meglio descritto infra. Il ricorso a forme di finanziamento a debito può, a determinate condizioni, risultare più vantaggioso rispetto agli strumenti di ricorso al capitale di rischio (finanziamento in equity) e comportare notevoli vantaggi per due ordini di ragioni: Passando ad analizzare il mercato della finanza a debito per le start up, oggi, le forme di finanziamento maggiormente utilizzate sono le seguenti: Le figure che nel nostro ordinamento più si avvicinano a questi strumenti sono i titoli obbligazionari convertibili e gli strumenti finanziari partecipativi (di seguito, “SFP”). Per quanto riguarda i primi, si tratta di una particolare forma di obbligazione che assegna ai suoi titolari il diritto di convertire le obbligazioni in una o più azioni e/o quote della società emittente, fermo restando che nelle società costituite in forma di S.r.l. (ossia la forma più utilizzata dalle start up italiane), l’art. 2483 del codice civile impone che detti titoli “possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima”. L’obbligo di sottoscrizione da parte di investitori istituzionali rappresenta un freno al loro utilizzo quale strumento di finanziamento. Diversamente dalle obbligazioni convertibili, gli SFP riescono ad adattarsi efficacemente alla struttura e alle finalità dei convertible note, in assenza del limite dell’obbligo di sottoscrizione da parte di investitori istituzionali. Gli SFP sono, infatti, strumenti ibridi, non qualificabili come azioni né come obbligazioni, sebbene la loro emissione e relativa sottoscrizione attribuisca diritti amministrativi di voice e diritti patrimoniali, potendo prevedere la possibilità di convertirli in equity a determinate scadenze e/o al verificarsi di specifici eventi. Ciò, in analogia allo strumento delle convertible note, tipiche delle operazioni di venture capital del mercato nord-americano; Da ultimo, Banca d’Italia, con Delibera 584/2016, ha disciplinato la raccolta di risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, con lo scopo di offrire una prima forma di regolamentazione delle forme di finanziamento alternative a quelle bancarie. In particolare, per quanto qui di interesse, la sezione IX della Delibera ha descritto il lending based crowdfunding, come “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto”. La delibera, peraltro, puntualizza che l’operatività dei gestori dei portali on-line che svolgono attività di lending based crowdfunding (“gestori”) e di coloro che prestano (“finanziatori”) o raccolgono (“prenditori”) fondi tramite i suddetti portali è consentita nel rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, esplicitando, a questo proposito, quali attività possano essere svolte dai gestori e dai prenditori senza incorrere nel divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico; Le piattaforme che si occupano di tale attività mettono in contatto imprese che richiedono finanza e investitori. La remunerazione dell’investitore è data dalla differenza tra il prezzo di acquisizione del credito e il corrispettivo in fattura. Di solito la cessione della fattura, che avviene in anticipo rispetto alla sua normale scadenza, avviene ad un prezzo pari a circa il 90% dell’importo indicato nella fattura stessa; Alla luce di tutto quanto precede, è essenziale che una start up si avvalga del supporto di professionisti in grado di orientare lo sviluppo della società verso forme di finanziamento efficaci, anche in considerazione delle esigenze e della fase di avanzamento in cui la stessa si trova. Inoltre è importante il supporto di professionisti anche nella fase di redazione statutaria, per poter disciplinare in modo “sartoriale” clausole e/o piani di regolamentazione di strumenti finanziari. Pubblicato da Mario Manfredi ph: Designed by rawpixel.com / Freepik
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