La Legge di Bilancio 2023, in parte per rispettare le promesse elettorali, in parte per ridurre il contenzioso, in coerenza con l’implementazione del PNRR, ha previsto un amplissimo numero di sanatorie fiscali.
Di rado, si è assistito contemporaneamente a un numero di sanatorie di così ampio respiro, che permettono ai contribuenti di scegliere tra diverse alternative, a seconda degli atti ricevuti, al fine di regolarizzare i pagamenti non effettuati e/o estinguere i contenziosi tributari pendenti.
Infatti, tra le misura previste dalla legge di bilancio, per portare una esemplificazione di massima e non esaustiva, si possono brevemente elencare:
- la cd. rottamazione delle cartelle, con stralcio di sanzioni ed interessi;
- la regolarizzazione delle violazioni formali, con pagamento di 200 Euro per anno;
- il ravvedimento agevolato, con abbattimento ad 1/18 delle sanzioni;
- adesione e acquiescenza agevolata agli atti impositivi ed ai PVC (anch’essi con abbattimento, a vario titolo, delle sanzioni);
- definizione delle controversie tributarie pendenti, con stralcio di sanzioni ed interessi e pagamento dell’imposta in percentuali differenti a seconda dei gradi di giudizio e dell’eventuale soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima pronuncia depositata;
- la conciliazione agevolata in corso di causa, che, qualora si raggiunga l’accordo con l’Amministrazione finanziaria, comporta anch’essa la riduzione delle sanzioni ad 1/18.
Previsione comune alle varie ipotesi di definizione agevolata è la possibilità, per il contribuente che ne voglia usufruire, di godere di piani rateali particolarmente lunghi, tendenzialmente quinquennali (ad esempio, l’adesione agevolata agli avvisi comporta la possibilità di versare il quantum dovuto in 20 rate trimestrali di pari importo).Così come le sanatorie sono numerose, altrettanto lo sono le norme che le prevedono ed i contribuenti (così come i professionisti che li assistono) si devono districare tra un nugolo di richiami e riferimenti incrociati che non aiutano l’interprete. Non agevolano sicuramente il lavoro i refusi del Legislatore, le differenze rispetto a passate definizioni agevolate (da cui le norme sono state parzialmente mutuate, non senza sostanziali differenze), nonché le discrasie tra il disposto letterale e le stesse relazioni illustrative.
Esempio emblematico delle difficoltà di lettura (parzialmente chiarite dai documenti di prassi recentemente pubblicati dall’Amministrazione finanziaria) sono i dubbi interpretativi (anche di natura sistematica) relativi alla definizione delle controversie pendenti. Infatti, unicum della presente normativa (che, come detto, è quasi letteralmente mutuata dalla definizione del 2019) è la possibilità di definire anche i contenziosi aventi ad oggetto atti non impositivi, di mera liquidazione o riscossione di imposta (ad esempio, cartelle di pagamento), qualora parte del processo sia anche l’Agenzia delle Entrate. Si apre, ad esempio, alla possibilità di definire omessi versamenti di imposta attraverso il pagamento, se la lite è pendente in primo grado, solo del 90% di quanto non versato (e con eliminazione di interessi e sanzioni irrogate).
La sommaria esemplificazione sopra riportata rende evidente l’interesse che i contribuenti, con pendenze fiscali, manifesteranno rispetto alle attuali forme di sanatoria, ma anche le difficoltà interpretative che l’attuale normativa presenta. L’ausilio di un professionista, generalmente necessario quando si tratta di tematiche fiscali, assume ancora maggior rilievo nel caso di specie, ove sarà indispensabile (negli stretti termini previsti dal legislatore) valutare i pro ed i contro delle varie alternative e la relativa applicabilità ai singoli, diversi ed, a volte, complessi, casi concreti.
Avv. Paolo Visconti
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