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La Legge Capitali (Legge n. 21 del 5 marzo 2024), entrata in vigore lo scorso 27 marzo, detta una normativa volta a promuovere la competitività dei mercati finanziari e ad avviare la sostanziale riforma delle disposizioni dettate in materia. L'obiettivo principale, perseguito dal Legislatore, appare duplice: se da un lato si mira, infatti, a favorire la crescita del mercato interno dei capitali, dall’altro e contestualmente, si persegue lo scopo di incrementarne la competitività sul piano internazionale. A tal fine, la legge de qua disciplina una pluralità di misure, sia introducendone di innovative, sia riprendendo quanto disposto già in precedenti atti normativi. Tra le misure di generale interesse, si segnala il disposto dell'articolo 11, il quale stabilisce il differimento al 31 dicembre 2024 del termine di cui all’art. 106, co. 7, del D. lgs. 17 marzo 2020, n. 81 (1). Il ricordato rinvio è al Decreto “Cura Italia”, il quale, per far fronte all’ emergenza causata dalla pandemia Covid- 19, aveva introdotto, per le società, l’innovativa possibilità di svolgere le assemblee mediante mezzi telematici, nonché la possibilità di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza. Stante la contingenza pandemica che aveva occasionato l’adozione di tali misure, si prevedeva che le stesse avrebbero avuto vigenza fino al 31 luglio 2021. Cionostante, alla luce degli esiti sortiti da tali innovazioni, il predetto termine veniva prorogato, più volte e da ultimo, per effetto del Decreto Milleproroghe, al 31 aprile 2024. La Legge Capitali, quindi, in continuità rispetto alle misure adottate in circostanza emergenziale, prevede che, fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile: Taluni hanno ravvisato, nella disposizione de qua, il riconoscimento, a livello legislativo, della possibilità di svolgere assemblee virtuali, ossia prive di un luogo fisico di convocazione. Sulla base di quanto sopra esposto, si evince come la Legge Capitali persegue lo scopo di favorire l’uso delle tecnologie innovative e delle moderne modalità di lavoro, semplificando in modo evidente lo svolgimento delle assemblee e l’esercizio del diritto di voto, in quanto, rendendo facoltativa la compresenza fisica dei consociati, azzera quasi del tutto il rischio di rinvii (per mancata formazione del quorum costitutivo e/o deliberativo, previsti all’interno dello statuto) delle assemblee sociali, così di fatto agevolando, in concreto, il funzionamento della società, il perseguimento dell’oggetto sociale nonché l’operatività e la produttività della società stessa. Un’altra finalità prevista dalla recente riforma sui mercati di capitali riguarda la crescita e lo sviluppo economico nazionale mediante l’innalzamento della liquidità degli asset detenuti nelle società a responsabilità limitata. Per conseguire tale obiettivo, la Legge Capitali ha introdotto, con l’art. 3, la possibilità per le S.r.l. – PMI di emettere le proprie quote in forma scritturale, cioè, dematerializzata, ai sensi dell’art. 83-bis del TUF (D.lgs. 58/98). In particolare, dematerializzare le quote della S.r.l. significa consentire il passaggio dalla forma cartacea a quella digitale, facilitando gli scambi tra gli investitori e aumentando gli investimenti nelle società non quotate. Con riferimento alle modifiche apportate dalla nuova disciplina, in primo luogo, si segnala l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 26 del D.L. 179/2012, recante disposizioni (anche) in materia di PMI. Già attraverso il secondo comma dell’art. 26, infatti, il legislatore aveva previsto, in tema di misure per la crescita e lo sviluppo di start-up innovative, la possibilità per le PMI, costituite in forma di S.r.l., di «creare categorie di quote fornite di diritti diversi», nonché, nei limiti imposti dalla legge, di determinarne il contenuto, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina codicistica, che, all’art. 2468 c.c., statuisce che «i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta» (2). Orbene, il comma 2-bis dell’art. 26, introdotto dalla nuova riforma, prevede, con precipuo riferimento alle quote appartenenti alle categorie previste dal comma 2 (i.e. “categorie di quote fornite di diritti diversi”), purché aventi «eguale valore e conferenti eguali diritti», che le stesse possano essere emesse in forma scritturale. Il successivo comma 2-ter dispone, altresì, che tali categorie di quote siano assoggettate alla disciplina prevista dal TUF sulla gestione accentrata degli strumenti finanziari. Inoltre, per le S.r.l.-PMI che scelgano di emettere quote in forma scritturale è prevista, ai sensi del comma 2-quater, la tenuta obbligatoria del libro dei soci, le cui risultanze devono essere messe «a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato». La nuova disciplina, dunque, introduce un modello alternativo e digitalizzato di circolazione delle quote, offrendo maggiori benefici sia alle imprese che agli investitori. Il citato art. 3, infine, è intervenuto anche sull’art. 100-ter del TUF, introducendo la possibilità che le quote di partecipazione nelle S.r.l. possano costituire oggetto di offerta al pubblico, anche attraverso piattaforme di crowdfunding, derogando al divieto posto sul punto dall’art. 2468, comma 1, c.c. Attraverso tale previsione, quindi, si prospetta (e si auspica) per le piccole e medie imprese italiane un passo importante sia in termini di finanziamento che di sviluppo. In conclusione, alla luce della ratio perseguita dal Legislatore nell’adozione delle suddette misure, nonché della rubrica dell’art. 3 («Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese») e della disciplina ivi contenuta, si esclude la possibilità che tale normativa possa essere estesa alle S.r.l. che, in ragione delle loro grandi dimensioni, fuoriescano dal perimetro delle PMI. Dott. Pasquale Ambrosio Cepparulo Dott.ssa Federica Lo Presti --------------------------------------------------------------------------- (1) Convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n.27. (2) L’art. 2468 c.c. dispone, altresì, che «se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili».
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