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Le varie misure fiscali di favore per i soggetti che intendono trasferire la residenza in Italia

Al fine di attrarre individui che partecipino allo sviluppo economico del Paese, in Italia sono state introdotte numerose misure agevolative a favore di chi vi trasferisce la propria residenza fiscale. 

1. Il trasferimento di residenza

In primo luogo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, come modificato dall’art. 1 del D.lgs. 208/2023, si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni), considerando anche le frazioni di giorno, in via alternativa:

  • hanno la residenza ai sensi dell’art. 43, co. 2, c.c.;
  • hanno il domicilio nel territorio dello Stato vale a dire il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
  • sono presenti nel territorio dello Stato;
  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Una volta soddisfatto uno dei precedenti requisiti, il soggetto trasferitosi in Italia risulta, ai fini interni, fiscalmente residente nel territorio dello Stato; tuttavia, non è possibile escludere che possano sussistere conflitti di residenza con i Paesi di provenienza (da sciogliersi applicando le Convenzioni Bilaterali contro le doppie imposizioni).

2. Regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori “impatriati”

L’art. 5 del D.lgs. n. 209/2023 disciplina il regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori “impatriati”, la cui ratio è quella di attrarre la residenza in Italia di soggetti che, grazie alla loro esperienza all’estero, favoriscono lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese.

Tale regime si applica a favore dei soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che producono:

  • redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

La nuova agevolazione prevede che tali redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 % del loro ammontare (percentuale ridotta al 40 % nel caso in cui il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore o in caso di nascita/adozione di un minore durante il periodo di agevolazione), entro il limite annuo di Euro 600.000.

Per poter beneficiare di tale agevolazione devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, in caso contrario, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi;
  • residenza all’estero per almeno tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Tale condizione, per i soli cittadini italiani, si considera soddisfatta se detti soggetti sono stati iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o hanno avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Il periodo di residenza all’estero, richiesto per l’applicazione dell’agevolazione, cresce se il lavoratore prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:

          -  sei anni, se il lavoratore al rientro presta attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente allo stesso gruppo per cui è stato impegnato all’estero prima del trasferimento;

          -  sette anni, se il lavoratore al rientro presta attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente al gruppo per il quale il lavoratore aveva lavorato in Italia prima del suo trasferimento all’estero;

  • l’attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo deve essere svolta prevalentemente nel territorio dello Stato (il periodo deve essere superiore a 183 giorni nell’arco di un anno);
  • i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.lgs. n. 108/2012 e dal D.lgs. n. 206/2007. In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/2017, tali requisiti sono soddisfatti con il:
  • conseguimento di un titolo di istruzione superiore, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
  • possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.

La durata dell’agevolazione è di cinque periodi di imposta, tale periodo può essere prorogato di un ulteriore triennio solo per il contribuente trasferitosi nel 2024, che avesse già acquistato, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti il trasferimento, un immobile residenziale adibito a propria abitazione principale. 

3. Regime fiscale agevolativo a favore di “neo – residenti”

L’art. 24-bis del TUIR disciplina il regime fiscale agevolativo a favore di “neo – residenti”, la cui ratio è quella di attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese.

In particolare, per i c.d. “high net worth individualsè prevista, al posto dell’ordinario regime impositivo, la possibilità di versare un’imposta sostitutiva Irpef su tutti i redditi prodotti all’estero, determinata in misura forfettaria nell’importo di Euro 100.000 per ciascun periodo di imposta, in deroga al tradizionale principio del “worldwide income taxation”.

Tale regime ha una durata massima di 15 anni e possono accedervi le persone fisiche a prescindere dalla nazionalità purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • trasferimento della residenza fiscale da un Paese estero in Italia;
  • non essere mai stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.

Su richiesta del soggetto che ha esercitato l’opzione, il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più dei suoi familiari, che, a loro volta, abbiano trasferito la loro residenza fiscale in Italia e che non siano stati residenti in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione. In questo caso, ogni familiare sarà tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura di Euro 25.000, per ciascun anno di imposta.

Inoltre, l’esercizio dell’opzione produce ulteriori effetti per i soggetti interessati, in tutti i periodi di imposta in cui opera il regime opzionale. Chi ha esercitato l’opzione, infatti:

  • è esonerato dall’obbligo di monitoraggio fiscale, riguardante le attività e gli investimenti esteri;
  • è esonerato dal pagamento dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero), nonché dal pagamento dell’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio, detenuti all’estero);
  • è esonerato dal pagamento dell’imposta di successione e donazione, sui beni e i diritti esistenti all’estero (art. 1, co. 158, L. n. 232/2016). In particolare, tale esenzione comporta che, sulle successioni aperte e sulle donazioni effettuate nei periodi di validità dell’opzione, l’imposta è dovuta dai beneficiari limitatamente ai beni e diritti situati nel territorio dello Stato.

4. Adempimento collaborativo o cooperative compliance per le persone fisiche

Recentemente, per incentivare ulteriormente alcuni soggetti a trasferire la propria residenza in Italia, la Legge delega per la riforma fiscale contempla la possibilità di estendere l’accesso al regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance delle società (istituito con il D.lgs. n. 128/2015) anche per le persone fisiche.

In particolare, il co. 1, lett. g), n. 3), dell’art. 17 della Legge n. 111/2023 dispone che il Governo, nell’esercizio della delega, introduca un regime di adempimento collaborativo per:

  • le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia. Per esempio, tra questi soggetti rientrano coloro che vogliono optare per il regime dei lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 209/2023 o per il regime agevolativo a favore dei neo-residenti previsto dall’art. 24-bis del TUIR.;
  • coloro che continuano a risiedere all’estero e, quindi, non sono interessati a trasferire la propria residenza in Italia, ma che possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo mediamente pari o superiore a un milione di euro.

La futura adozione del regime di cooperative compliance delle persone fisiche potrebbe comportare, per i soggetti che vi accedessero, le seguenti misure agevolative (mutuandole da quelle previste per le società):

  • il potenziamento del contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale con l’Ufficio, il quale ridurrebbe il rischio per il contribuente di veder disconosciuto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il possesso dei requisiti per accedere ai vari regimi fiscali agevolativi;
  • l’introduzione di procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente, nel caso di adesione alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi.
  • numerosi effetti premiali, tra cu: i) la riduzione, fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative e penali; ii) la riduzione dei termini di accertamento; iii) la predisposizione di istituti speciali di definizione fiscale in presenza di certificazioni rilasciate da professionisti qualificati. 

5.    Imposta successione e donazione

L’Italia si dimostra particolarmente attrattiva per i soggetti che vogliano trasferire la residenza, poiché, oltre ai regimi agevolativi, per via della presenza di un’imposta sulle successioni e sulle donazioni caratterizzata da aliquote particolarmente ridotte, rispetto alla media degli altri Paesi Europei (tanto da essere definita come un paradiso fiscale successorio).

Del resto, mentre in molti paesi europei la tassazione sulle disposizioni a titolo gratuito arriva ad assestarsi a quasi il 50% (fino al 60% in Francia, 40% in Inghilterra), in Italia trovano applicazione le seguenti aliquote:

  • 4 %, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta, da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • 6 %, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle, da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Dott.ssa Noemi Ragusa



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