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Al fine di attrarre individui che partecipino allo sviluppo economico del Paese, in Italia sono state introdotte numerose misure agevolative a favore di chi vi trasferisce la propria residenza fiscale. 1. Il trasferimento di residenza In primo luogo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, come modificato dall’art. 1 del D.lgs. 208/2023, si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni), considerando anche le frazioni di giorno, in via alternativa: Una volta soddisfatto uno dei precedenti requisiti, il soggetto trasferitosi in Italia risulta, ai fini interni, fiscalmente residente nel territorio dello Stato; tuttavia, non è possibile escludere che possano sussistere conflitti di residenza con i Paesi di provenienza (da sciogliersi applicando le Convenzioni Bilaterali contro le doppie imposizioni). 2. Regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori “impatriati” L’art. 5 del D.lgs. n. 209/2023 disciplina il regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori “impatriati”, la cui ratio è quella di attrarre la residenza in Italia di soggetti che, grazie alla loro esperienza all’estero, favoriscono lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese. Tale regime si applica a favore dei soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che producono: La nuova agevolazione prevede che tali redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 % del loro ammontare (percentuale ridotta al 40 % nel caso in cui il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore o in caso di nascita/adozione di un minore durante il periodo di agevolazione), entro il limite annuo di Euro 600.000. Per poter beneficiare di tale agevolazione devono ricorrere le seguenti condizioni: - sei anni, se il lavoratore al rientro presta attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente allo stesso gruppo per cui è stato impegnato all’estero prima del trasferimento; - sette anni, se il lavoratore al rientro presta attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente al gruppo per il quale il lavoratore aveva lavorato in Italia prima del suo trasferimento all’estero; La durata dell’agevolazione è di cinque periodi di imposta, tale periodo può essere prorogato di un ulteriore triennio solo per il contribuente trasferitosi nel 2024, che avesse già acquistato, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti il trasferimento, un immobile residenziale adibito a propria abitazione principale. 3. Regime fiscale agevolativo a favore di “neo – residenti” L’art. 24-bis del TUIR disciplina il regime fiscale agevolativo a favore di “neo – residenti”, la cui ratio è quella di attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese. In particolare, per i c.d. “high net worth individuals” è prevista, al posto dell’ordinario regime impositivo, la possibilità di versare un’imposta sostitutiva Irpef su tutti i redditi prodotti all’estero, determinata in misura forfettaria nell’importo di Euro 100.000 per ciascun periodo di imposta, in deroga al tradizionale principio del “worldwide income taxation”. Tale regime ha una durata massima di 15 anni e possono accedervi le persone fisiche a prescindere dalla nazionalità purché vengano rispettate le seguenti condizioni: Su richiesta del soggetto che ha esercitato l’opzione, il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più dei suoi familiari, che, a loro volta, abbiano trasferito la loro residenza fiscale in Italia e che non siano stati residenti in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione. In questo caso, ogni familiare sarà tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura di Euro 25.000, per ciascun anno di imposta. Inoltre, l’esercizio dell’opzione produce ulteriori effetti per i soggetti interessati, in tutti i periodi di imposta in cui opera il regime opzionale. Chi ha esercitato l’opzione, infatti: 4. Adempimento collaborativo o cooperative compliance per le persone fisiche Recentemente, per incentivare ulteriormente alcuni soggetti a trasferire la propria residenza in Italia, la Legge delega per la riforma fiscale contempla la possibilità di estendere l’accesso al regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance delle società (istituito con il D.lgs. n. 128/2015) anche per le persone fisiche. In particolare, il co. 1, lett. g), n. 3), dell’art. 17 della Legge n. 111/2023 dispone che il Governo, nell’esercizio della delega, introduca un regime di adempimento collaborativo per: La futura adozione del regime di cooperative compliance delle persone fisiche potrebbe comportare, per i soggetti che vi accedessero, le seguenti misure agevolative (mutuandole da quelle previste per le società): 5. Imposta successione e donazione L’Italia si dimostra particolarmente attrattiva per i soggetti che vogliano trasferire la residenza, poiché, oltre ai regimi agevolativi, per via della presenza di un’imposta sulle successioni e sulle donazioni caratterizzata da aliquote particolarmente ridotte, rispetto alla media degli altri Paesi Europei (tanto da essere definita come un paradiso fiscale successorio). Del resto, mentre in molti paesi europei la tassazione sulle disposizioni a titolo gratuito arriva ad assestarsi a quasi il 50% (fino al 60% in Francia, 40% in Inghilterra), in Italia trovano applicazione le seguenti aliquote: Dott.ssa Noemi Ragusa
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