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Le nuove misure in materia di Start up innovative. Requisiti più stringenti controbilanciati da nuove agevolazioni e maggiori fondi per il venture capital.

Con la legge Concorrenza 2023 (L. 193/2024, pubblicata il 17 dicembre 2024), il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle start up innovative, con una serie di misure volte a potenziare gli strumenti per la crescita delle start up italiane.

In questa ottica, da un lato, vengono incrementati gli incentivi e ricondotte nel regime delle start up anche quelle in fase cd. di “scale up” (1), introdotti meccanismi volti ad incrementare il flusso di capitali derivanti dagli investitori istituzionali, dall’altro, sono imposti nuovi requisiti e limitazioni, finalizzati a far sì che di tali strumenti possano godere le start up che si dimostrino effettivamente innovative e potenzialmente idonee a produrre un impatto significativo sull’economia e sull’innovazione.

In particolare, le principali novità riguardano:

1)   La nuova definizione di start up innovativa.

Le sup innovative (i) dovranno essere una micro, piccola o media impresa, per come definite dalla nota raccomandazione della Commissione UE 2003/361/CE e (ii) non potranno svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza (permane il requisito di avere, come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico).

2)    La permanenza nel registro delle Start Up Innovative e i nuovi requisiti.

La permanenza della start up innovativa nell’apposito registro, decorsi i primi 3 anni dalla data di iscrizione, viene consentita per un periodo di ulteriori due anni (e così per 5 anni complessivi come originariamente previsto) solo in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
-    incremento dal 15% al 25% della spesa in ricerca e sviluppo (25% del maggior valore tra il totale dei costi ed il valore della produzione);
-    stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
-    incremento dei ricavi (voce A1 del conto economico), ovvero dell’occupazione, superiore al 50% tra il secondo ed il terzo anno;
-    costituzione di una riserva di patrimonio superiore ad Euro 50.000 (con apporto di capitale da parte di un investitore terzo di minoranza) e, contestualmente, aumento della percentuale dei costi di ricerca e sviluppo dal 15 al 20%;
-    ottenimento di almeno un brevetto.

Il decreto introduce la possibilità di estendere la permanenza del registro per ulteriori periodi di due anni, per un massimo di 4 anni (nove anni in tutto), per il passaggio dalla fase di start up a quella di scale up, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
-    aumento del capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR, per un importo superiore ad un milione di Euro, per ciascun biennio di estensione;
-    incremento dei ricavi (A1) superiore al 100% annuo.

Viene, altresì, previsto che le start up attualmente iscritte al registro hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno, a condizione che raggiungano i requisiti sopra riportati (i) entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno, se attualmente sono iscritte nel registro da più di 18 mesi; (ii) oppure, se iscritte da meno tempo, entro 6 mesi da tale scadenza.
In mancanza di tali requisiti, potranno iscriversi nel registro delle PMI innovative.

3)    Ulteriori incentivi (e nuove limitazioni)

Viene incrementato l’importo dell’agevolazione di cui all’art. 29-bis D.L. n. 179/2012 (in regime di de minimis); viene, infatti, aumentata la percentuale di detrazione dal 50 al 65% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative.

Entrambi gli incentivi, alternativi, di cui agli artt. 29 (2) e 29-bis del D.L. 179/2012, non trovano applicazione nei seguenti casi:
-    qualora l’investimento generi una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;
-    qualora il contribuente sia anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, per un fatturato eccedente il 25% dell’investimento agevolabile.

Inoltre, con riferimento alla sola detrazione de minimis (detrazione del 65%) viene previsto che la stessa (i) possa trovare applicazione con riferimento alle sole start up nel primo triennio di iscrizione; (ii) non viene meno in caso di disinvestimento “obbligato” (fallimento, attivazione di clausole di drag along ecc.); (iii) matura istantaneamente (ossia dalla data di disposizione del bonifico a favore della start up) in caso di investimenti in strumenti finanziari convertendi.

Viene, inoltre, previsto un’ulteriore agevolazione a favore degli incubatori e degli acceleratori che investano, direttamente o indirettamente, nel capitale di start up innovative (credito di imposta pari all’8% delle somme investite, per un importo massimo dell’investimento di euro 500.000/anno e con vincolo di mantenimento per almeno tre anni).

4)    Incentivazione dell’investimento in start up innovative, da parte degli investitori istituzionali (fondi di previdenza complementare ed enti di previdenza obbligatoria).

L’art. 33 della L. 193/2024 prevede espressamente che i fondi pensione e le casse di previdenza private, onde poter godere del regime di non imponibilità dei redditi derivanti da investimenti qualificati di cui all’art. 1, co. 89, della L. 232/2016, che gli investimenti in fondi di venture capital (i quali investono in start up innovative) debbano essere pari ad almeno il 5% (ed il 10% dal 2026) del totale degli investimenti qualificati effettuati.

Inoltre, onde ulteriormente incentivare l’apporto di capitale nelle start up innovative da parte degli investitori istituzionali, viene altresì previsto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di venture capital.

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(1) La fase evolutiva avanzata di una start-up innovativa che ha raggiunto una maturità tale da essere pronta per una crescita significativa e un’espansione su larga scala.

(2) Detrazione IRPEF per persone fisiche: Detrazione del 30% dell'importo investito nel capitale sociale. Limite massimo: 1.000.000 euro di investimento annuo. Deduzione IRES per persone giuridiche: deduzione del 30% dell'importo investito nel capitale sociale. Limite massimo: 1,8 milioni di euro di investimento annuo.

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