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La società benefit: profili normativi e fiscali di una realtà in continua diffusione

Il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020 n. 34) ha previsto un credito d’imposta per le spese di costituzione e di trasformazione in società benefit sostenute dal 19 luglio 2020 al 30 giugno 2021. Tuttavia è possibile che la norma agevolativa sia rinnovata e quindi una riflessione sul tema è opportuna.

La società benefit è stata introdotta in Italia (primo Stato al mondo dopo gli Stati Uniti) dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale società, nell’esercizio della propria attività economica, persegue, oltre allo scopo di dividere gli utili, anche la realizzazione di un “beneficio comune”, ossia il perseguimento di uno o più effetti positivi, ovvero la riduzione degli effetti negativi, in favore di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interessi diffusi. Le società benefit affiancano, dunque, allo scopo di lucro, anche gli scopi sociali o di pubblica utilità.

Quanto alla forma giuridica, può trattarsi di società di capitali, di persone nonché di società cooperative.

Affinché possa qualificarsi come tale, la società benefit deve rispettare specifici obblighi previsti dalla legge.

Anzitutto, le finalità benefiche debbono essere specificatamente indicate nell’oggetto sociale dello statuto (mentre è prevista la possibilità e non l’obbligo di introdurre accanto alla denominazione sociale, le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB”). L’indicazione nell’oggetto sociale, introdotta a seguito di una modifica statutaria, consente alle società precostituite di acquisire la qualifica di società benefit, senza necessità di una specifica delibera di trasformazione.

A comprova dell’effettivo perseguimento del beneficio comune, le società benefit sono inoltre tenute a redigere annualmente una relazione che, ai sensi dell’art. 1 comma 382, l. 208/15, deve contenere:

“a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.”.

La relazione annuale deve poi essere allegata al bilancio. Cionondimeno, laddove sia previsto l’intervento del revisore legale, lo stesso non è tenuto a rilasciare un giudizio sulla stessa poiché a tale organo spettano compiti di verifica contabile e non di controllo di informazioni di natura diversa (1). La relazione annuale è altresì pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente..

La società benefit è inoltre tenuta a individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare le funzioni e i compiti necessari al perseguimento del beneficio comune. Si tratta della figura del c.d. responsabile d’impatto prevista dall’art. 1, comma 380 della l. 208/15 (2). In forza del combinato disposto dell’art. 1 commi 380 e 381 l. 208/15, la nomina compete all’organo amministrativo il quale, nel provvedere ad essa, deve sempre contemperare gli interessi dei soci alla ripartizione degli utili con quelli dei beneficiari della propria attività. Quanto ai compiti, il responsabile d’impatto è tenuto ad (i) assicurare il coinvolgimento delle funzioni aziendali nell’attuazione del piano per il conseguimento di dette finalità, (ii) supportare gli amministratori fornendo informazioni e dati in merito al contesto interno ed esterno nel quale l’impresa opera, (iii) promuovere la trasparenza dei risultati dell’impatto dell’attività svolta garantendone la pubblicazione attraverso idonei e appositi canali (telematici e non) (3).

Ai sensi dell’art. 1, comma 384, l. 208/15, la società benefit che non persegue la finalità di beneficio comune è assoggettata alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole di cui al d.lgs. n. 145 del 2007, nonché alle disposizioni del Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.

Con riguardo al trattamento fiscale della società benefit, pare utile far cenno alla deducibilità dei costi sostenuti dalla società benefit nel perseguimento del beneficio comune. Come noto, infatti, l’ordinamento ammette, in linea generale, la deduzione delle sole spese inerenti l’attività d’impresa (4) che, essendo volta fisiologicamente al profitto, esclude la deducibilità di costi di natura personale sostenuti dall’imprenditore e/o estranei all’attività d’impresa. Sono invece deducibili dal reddito d’impresa tutti i costi e gli oneri che presentano un collegamento diretto e funzionale tra il loro sostenimento e l’attività tipica. Orbene, poiché, come detto, la società benefit persegue, per espressa previsione normativa, una duplice finalità, lucrativa e di sviluppo di un beneficio comune e dato che l’erogazione di servizi di pubblica utilità rappresenta dunque, al pari dell’esercizio commerciale, il core business delle società benefit (5), non può negarsi la deducibilità di costi che le società benefit sostengono per il perseguimento del beneficio comune, ancorché non direttamente connessi alla produzione di utili (che peraltro potrebbero aumentare grazie ad un upgrade reputazionale).

Strettamente correlato è il tema relativo alla assimilazione ai ricavi di qualsiasi atto di cessione nonché prestazione di beni e/o servizi eseguita per finalità estranee all’esercizio dell’impresa, che per la società benefit non crea problemi in ragione dell’inserimento in statuto delle finalità sociali e di pubblica utilità.

Il Legislatore ha, come detto, introdotto una normativa di favore in relazione ai costi di costituzione e di trasformazione in società benefit. Il Decreto Rilancio ha infatti previsto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore (19 luglio 2020) al 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato al 30 giugno 2021 dalla legge 17 luglio 2020 n. 77), stabilendo un fondo di dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020.

Ad oggi, risultano censite oltre 500 società benefit molte delle quali costituite o trasformate durante il lockdown (6). L’agevolazione fiscale è scaduta, ma molti ne pronosticano la riedizione. Indipendentemente dalla scelta che farà il nostro Legislatore, resta il fatto che il modello di società benefit, risulta interessante non solo per l’attenzione ai problemi ESG ma anche per l’appeal commerciale che simile approccio all’attività d’impresa può avere soprattutto nei confronti delle nuove generazioni di consumatori. Occorre tuttavia conoscere bene la materia, per poter intervenire sullo statuto e quindi sulle regole da seguire nell’organizzazione aziendale e nell’esercizio dell’impresa, per poterne coglierne tutte le potenzialità in conformità alla legge e senza rischi di contestazione, di varia natura.

Pubblicato da: Dott. Nicola Pardini

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(1) ​Tagliabue, Il modello “società benefitnel contesto della pandemia, Cooperative e enti non profit, 2021, 3; Linee Guida sul Reporting delle Società benefit del Network Italiano Business Report, gennaio 2019.

(2) La norma non esclude la possibilità di attribuire tali compiti all’organo amministrativo. Nondimeno, non pare possibile che venga designato quale responsabile l’intero organo amministrativo, pena la coincidenza tra soggetto controllante e soggetto controllato con conseguente, evidente, conflitto d’interessi. Sul punto, Gallarati, Incentivi e controllo del mercato nella società benefit. Un’analisi economica e comparata, 2018/2, p. 824.

(3) Linee Guida sul Reporting delle Società benefit del Network Italiano Business Report, gennaio 2019.

(4) In forza dell'art. 109, V, prima parte, d.p.r. 917/1986 "Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare i reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".

(5) Sul punto, Procopio, Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno delle società benefit, Diritto e pratica tributaria, 2017, p. 98.

(6) Tagliabue, Il modello “società benefit” nel contesto della pandemia, Cooperative e enti non profit, 2021, 3.

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