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La partecipazione di manager e lavoratori al capitale sociale genera sempre redditi finanziari, qualora ci sia coincidenza di interessi con gli altri investitori.

Con la riposta ad interpello n. 403 del 28 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione relativa alla applicabilità del regime agevolato dei c.d. “carried interest”, prevista dall’art. 60 del D.L. 50/2017, anche in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi (SFP), da parte di manager e dipendenti, con un investimento complessivo inferiore all’1% del patrimonio netto sociale.

Come noto, la norma in commento, al fine di favorire un virtuoso allineamento di interessi tra manager/dipendenti che investono nella società e altri azionisti, stabilisce che i proventi percepiti da dipendenti e amministratori e derivanti dalla partecipazione – anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati – a società, enti o OICR, non si considerano redditi di lavoro, bensì redditi di capitale o redditi diversi (di natura finanziaria).

Si tratta di una norma di favore, che, creando una presunzione, trova automatica applicazione al ricorrere di determinati requisiti:

  1. l’investimento complessivo, da parte di tutti i dipendenti e gli amministratori, deve comportare un esborso effettivo, pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo dell’OICR o del patrimonio netto della società o dell’ente partecipato; 
  2. i proventi delle azioni, quote o SFP, sottoscritti dai manager/dipendenti, devono maturare (ed essere quindi percepiti) solo dopo che tutti gli altri soci (o partecipanti dell'investimento) abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito, oltre ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento relativo agli SFP, ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci (o partecipanti dell'investimento) abbiano realizzato, attraverso la cessione, un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito, rappresentato dal predetto rendimento minimo;
  3. le azioni, le quote o gli SFP devono essere detenuti dai dipendenti e amministratori (ovvero dai loro eredi, in caso di decesso del sottoscrittore) per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Con il recente documento di prassi (che si pone sul solco già tracciato dalla precedente Circolare n. 25/E/2017) l’Amministrazione Finanziaria ha, tuttavia, chiarito che il regime impositivo in questione può trovare applicazione anche qualora non ricorrano i menzionati requisiti, a condizione, tuttavia, che i proventi derivanti dalla partecipazione al capitale abbiano, anche per i manager e i lavoratori investitori, natura di remunerazione dell’investimento effettuato e non già natura di incentivo, eventualmente connesso all’attività lavorativa prestata in favore dell’ente partecipato.

In particolare, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia non risultava rispettata la condizione di cui alla lettera a) della norma in commento, relativa all'obbligo di un investimento minimo complessivo, da parte dei manager e dei dipendenti, dal momento che questi ultimi avrebbero partecipato al capitale, mediante sottoscrizione di SFP, per complessivi Euro 2.900.000,00, pari a circa lo 0,64% del valore corrente del patrimonio sociale.


Secondo l’Agenzia, ciò non costituirebbe un ostacolo all’applicazione del regime dei "carried interest", dal momento che esso trova applicazione ogniqualvolta l'investimento, anche in termini di ammontare, sia idoneo a garantire l'effettivo allineamento di interessi tra investitori e manager/dipendenti, nonché una reale esposizione, da parte di questi ultimi, al rischio di perdita del capitale investito, caratteristica che, normalmente, distingue l'investimento dal mero incentivo.


A tal fine, l’Agenzia ha ricordato che è essenziale considerare anche eventuali clausole particolari, che potrebbero influire sulla posizione di rischio del manager/dipendente, fino a neutralizzarla completamente (sono tali, ad esempio, le clausole che garantiscono al manager/dipendente la restituzione integrale del capitale investito, a prescindere dall’andamento della società partecipata).


L’Amministrazione Finanziaria si è poi pronunciata sulle particolari modalità con cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione degli SFP nel caso di specie. La società istante aveva, infatti, previsto, a parziale copertura dell’investimento effettuato da parte dei manager/dipendenti, l’erogazione di un finanziamento a tasso agevolato.

Nei fatti, dunque, l’investimento da parte dei manager/dipendenti sarebbe avvenuto a condizioni agevolate, dal momento che, almeno parte dei fondi investiti, sarebbero stati messi a disposizione del sottoscrittore, da parte della stessa società partecipata, a condizioni di vantaggio, rispetto a un normale prestito bancario.


Anche tale particolare modalità di finanziamento degli investitori non osterebbe, tuttavia, secondo l’Agenzia, all’applicazione del regime fiscale in commento.

L’Amministrazione ha, infatti, rilevato come, nel caso di specie, i manager/lavoratori che avrebbero sottoscritto gli SFP fossero chiamati, nonostante il finanziamento ricevuto, a partecipare effettivamente, con il “proprio” patrimonio, al rischio economico della società, non essendo previste clausole che potessero escludere, al ricorrere di determinate condizioni, il rimborso (in tutto o in parte) del capitale sovvenzionato dalla società.
Anche sotto tale profilo, il manager/lavoratore può, quindi, secondo l’Agenzia, essere equiparato ad altri investitori, che ricorrono al prestito bancario, al fine di poter dare corso al proprio investimento.

A differenza di tali, altri, investitori, tuttavia, i soggetti finanziati dalla società avrebbero potuto godere, nel caso di specie, di un tasso di interesse, sul finanziamento ricevuto, particolarmente agevolato (“ben al di sotto del tasso di mercato”).

Su tale differenziale (“tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento, vigente al termine di ciascun anno, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”) l’Agenzia ha, dunque, ritenuto doversi applicare la disciplina dei fringe benefit, di cui all’art. 51, TUIR.
Il finanziamento a tasso agevolato, erogato dalla società partecipata, pur non ostando all’applicazione del regime dei “carried interest”, rappresenterebbe, infatti, secondo l’Agenzia, un incoraggiamento salariale, soggetto al regime tributario del reddito da lavoro dipendente.

In conclusione, con il recente documento di prassi in commento, l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che, a prescindere dalla presunzione di legge, il regime fiscale dei “carried interest” può essere applicato anche in assenza di alcuni dei requisiti previsti dalla norma, a condizione che, tuttavia, vi sia piena coincidenza di interessi tra il manager/lavoratore che investe nella società, e gli altri investitori; situazione da verificare caso per caso.

È, quindi, assolutamente indispensabile, ai fini di ottenere l’applicazione di tale regime, che lo statuto, ovvero il regolamento degli SFP, facciano emergere tale coincidenza di interessi, sicché la redazione di tali documenti costituisce momento fondamentale per l’ottenimento dei benefici derivanti dall’applicazione di tale regime.

Avv. Iacopo Bissi

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