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Con la riposta ad interpello n. 403 del 28 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione relativa alla applicabilità del regime agevolato dei c.d. “carried interest”, prevista dall’art. 60 del D.L. 50/2017, anche in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi (SFP), da parte di manager e dipendenti, con un investimento complessivo inferiore all’1% del patrimonio netto sociale. Come noto, la norma in commento, al fine di favorire un virtuoso allineamento di interessi tra manager/dipendenti che investono nella società e altri azionisti, stabilisce che i proventi percepiti da dipendenti e amministratori e derivanti dalla partecipazione – anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati – a società, enti o OICR, non si considerano redditi di lavoro, bensì redditi di capitale o redditi diversi (di natura finanziaria). Si tratta di una norma di favore, che, creando una presunzione, trova automatica applicazione al ricorrere di determinati requisiti: Con il recente documento di prassi (che si pone sul solco già tracciato dalla precedente Circolare n. 25/E/2017) l’Amministrazione Finanziaria ha, tuttavia, chiarito che il regime impositivo in questione può trovare applicazione anche qualora non ricorrano i menzionati requisiti, a condizione, tuttavia, che i proventi derivanti dalla partecipazione al capitale abbiano, anche per i manager e i lavoratori investitori, natura di remunerazione dell’investimento effettuato e non già natura di incentivo, eventualmente connesso all’attività lavorativa prestata in favore dell’ente partecipato.
Nei fatti, dunque, l’investimento da parte dei manager/dipendenti sarebbe avvenuto a condizioni agevolate, dal momento che, almeno parte dei fondi investiti, sarebbero stati messi a disposizione del sottoscrittore, da parte della stessa società partecipata, a condizioni di vantaggio, rispetto a un normale prestito bancario.
L’Amministrazione ha, infatti, rilevato come, nel caso di specie, i manager/lavoratori che avrebbero sottoscritto gli SFP fossero chiamati, nonostante il finanziamento ricevuto, a partecipare effettivamente, con il “proprio” patrimonio, al rischio economico della società, non essendo previste clausole che potessero escludere, al ricorrere di determinate condizioni, il rimborso (in tutto o in parte) del capitale sovvenzionato dalla società.
Anche sotto tale profilo, il manager/lavoratore può, quindi, secondo l’Agenzia, essere equiparato ad altri investitori, che ricorrono al prestito bancario, al fine di poter dare corso al proprio investimento.
A differenza di tali, altri, investitori, tuttavia, i soggetti finanziati dalla società avrebbero potuto godere, nel caso di specie, di un tasso di interesse, sul finanziamento ricevuto, particolarmente agevolato (“ben al di sotto del tasso di mercato”).
Su tale differenziale (“tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento, vigente al termine di ciascun anno, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”) l’Agenzia ha, dunque, ritenuto doversi applicare la disciplina dei fringe benefit, di cui all’art. 51, TUIR.
Il finanziamento a tasso agevolato, erogato dalla società partecipata, pur non ostando all’applicazione del regime dei “carried interest”, rappresenterebbe, infatti, secondo l’Agenzia, un incoraggiamento salariale, soggetto al regime tributario del reddito da lavoro dipendente.
In conclusione, con il recente documento di prassi in commento, l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che, a prescindere dalla presunzione di legge, il regime fiscale dei “carried interest” può essere applicato anche in assenza di alcuni dei requisiti previsti dalla norma, a condizione che, tuttavia, vi sia piena coincidenza di interessi tra il manager/lavoratore che investe nella società, e gli altri investitori; situazione da verificare caso per caso.
È, quindi, assolutamente indispensabile, ai fini di ottenere l’applicazione di tale regime, che lo statuto, ovvero il regolamento degli SFP, facciano emergere tale coincidenza di interessi, sicché la redazione di tali documenti costituisce momento fondamentale per l’ottenimento dei benefici derivanti dall’applicazione di tale regime.
Avv. Iacopo Bissi
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