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Il nuovo regime fiscale “impatriati” 2024

Tornare in Italia con l’obiettivo di avere un trattamento fiscale privilegiato diventerà più difficile, o se non altro meno conveniente, dal 1° gennaio 2024. In forza di un ulteriore intervento del legislatore (legge delega conferita al governo con la L. 9 Agosto 2023 n. 111), assistiamo difatti ad un ridimensionamento della portata della norma agevolativa (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 e co. 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 5 del D.L. n. 34/2019) che era stata concepita per far “rientrare i cervelli” in Italia. La bozza del decreto attuativo della legge delega fiscale in materia di fiscalità internazionale, infatti, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, ridimensiona la portata del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati, con requisiti più stringenti quali l’abbattimento del 50% del reddito imponibile, reddito massimo e restrizioni per alte qualifiche.

Più precisamente, l’attuale regime degli impatriati (D.Lgs 147/2015), che dunque cesserebbe il 31 dicembre 2023 (le nuove regole non avranno comunque effetti retroattivi su chi si fosse trasferito entro la fine dell'anno), prevede(va), per almeno cinque anni, un serio abbattimento, nella misura del 70%, della soglia reddituale soggetta a tassazione. Abbattimento che arriva addirittura al 90% nel caso in cui il trasferimento dall’estero fosse avvenuto in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La misura era risultata particolarmente efficace, avendo portato al rientro in Italia di una gran quantità di persone fisiche (21.200 solo nel 2021).

Con la nuova disciplina prevista invece, l’art. 7, relativo al nuovo regime agevolativo, ha operato un restringimento sia qualitativo che quantitativo.

Innanzitutto, viene escluso dal godimento dell’agevolazione chi è titolare di reddito d’impresa, mentre il regime resta in vigore per i titolari di reddito di lavoro, di reddito a questo assimilato, e di lavoro autonomo.

Vi è poi una limitazione quantitativa relativamente all’entità del reddito prodotto: l’agevolazione è possibile infatti solo per i primi 600.000 euro di reddito, così come è limitata la misura dell’agevolazione, che scende al 50% dell’ammontare del reddito in luogo dei precedenti abbattimenti menzionati.

Ulteriore punto di svolta da segnalare è la fruibilità di tale regime, alla quale sono stati aggiunti specifici requisiti, differenti da quelli precedenti. Questo vuol dire, che la nuova disciplina “impatriati 2024” sarà applicabile ai contribuenti che trasferiscono la residenza nel territorio della Stato, in conformità all’articolo 2 del TUIR, a partire dal 1° gennaio 2024, rispettando i seguenti criteri:

- i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia (in luogo dei precedenti 2) ed inoltre, si devono impegnare a risiedere fiscalmente nello Stato per almeno cinque anni;

- l’attività lavorativa dovrà essere svolta in Italia, in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al medesimo gruppo;

- l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo di imposta in Italia;

- i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di “elevata qualificazione” o specializzazioni, come definiti dalla legislazione speciale in materia (1). Questi requisiti includono le professioni regolamentate, i titolari di qualifiche professionali di alto livello (2), attestati dal paese di origine e riconosciuti in Italia.

Infine, questa agevolazione, ricordiamo limitata a cinque periodi d’imposta successivi al rientro in Italia, non subisce distinzioni basate sulla situazione familiare o patrimoniale. Nel caso in cui il lavoratore non mantenga la residenza fiscale nel territorio dello Stato per almeno cinque anni, decadrà dai benefici e si provvederà al recupero di quelli già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi. Resta confermata, invece, la norma per cui il beneficio fiscale spetta sia ai cittadini italiani iscritti all’AIRE, sia a quelli non iscritti, purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato con cui l’Italia ha siglato una convenzione contro le doppie imposizioni. Per concludere, l’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.

In breve, dunque, assistiamo ad un netto ridimensionamento della portata della norma agevolativa, con probabile diminuzione dei soggetti che usufruiranno della stessa negli anni a venire. In questo senso sarà necessario verificare la coerenza di tale riduzione con il contenuto della legge delega, la quale faceva espresso riferimento ad una razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori.

Dott. Andrea Spinella

Image by Pixabay

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(1) Così come definiti dal D. Lgs 28 giugno 2012, n. 108, e dal D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206.

(2) Classificati nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011.

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