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Il mutare del valore dei cespiti ereditari tra l’apertura della successione ed il momento della divisione

La sentenza della Suprema Corte n. 31125 dell’8 novembre 2023, pronunciata a conclusione di un’annosa vertenza in materia successoria, offre l’occasione per svolgere un’analisi degli istituti e dei rimedi offerti dall’ordinamento all’erede che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, sia stato discriminato nella distribuzione dell’eredità, con conseguente lesione della propria quota di legittima.

Come noto, la c.d. quota di legittima è la porzione dell’eredità riservata dalla legge ad una determinata categoria di soggetti, c.d. legittimari (i figli, il coniuge e, in assenza dei primi, i genitori del defunto), e, in altre parole, rappresenta la quota minima di eredità che ciascuno di questi, in forza del rapporto familiare che lo legava al de cuius, ha diritto ad ottenere.

Può accadere, però, che per effetto delle disposizioni testamentarie del defunto ovvero a causa delle donazioni effettuate in vita dal medesimo, il legittimario venga i) totalmente privato della quota spettantegli ex lege, c.d. pretermissione, ovvero ii) leso nella propria quota di riserva, ricevendo meno di quanto avrebbe diritto a ricevere. Diversa, conseguentemente, è la qualifica che il legittimario assume rispetto all’eredità: mentre, nel secondo caso, infatti, il legittimario è chiamato all’eredità, seppur limitatamente ad una quota inferiore a quella di legittima, conservando, quindi, il diritto di accettare o meno l’eredità delata, nella prima ipotesi, il legittimario pretermesso non può nemmeno dirsi essere un “chiamato”, in quanto integralmente escluso dall’eredità.

In entrambi i casi, il legittimario, sia stato egli leso ovvero pretermesso, potrà agire a tutela delle proprie ragioni, esercitando l’azione di riduzione, demandata a salvaguardare e garantire la quota di legittima ed avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia delle disposizioni testamentarie (nella misura necessaria a soddisfare le pretese del legittimario) (1). In tale ipotesi, sarà gravato dall’onere di indicare il valore della massa ereditaria nonché il valore della propria quota di legittima.

Propedeutica alla determinazione del valore della massa ereditaria, è la c.d. riunione fittizia, operazione che ha la funzione di determinare il valore netto dell’asse ereditario, mediante:

  1. formazione dell’attivo relitto (c.d. relictum), comprendente tutti i beni e diritti appartenenti al de cuius al momento dell’apertura della successione, valutati con riferimento a tale momento;
  2. determinazione del passivo dell’eredità e sottrazione del suo importo dal valore del relictum;
  3. determinazione dell’attivo donato, cioè valutazione (con riferimento al momento dell’apertura della successione) di tutti i beni e diritti attribuiti dal de cuius a chicchessia, risalendo nel tempo senza alcun limite.

Una volta determinato il valore dell’asse ereditario, per la definizione dell’ammontare della quota spettante a ogni legittimario occorre, però, procedere ad un'ulteriore operazione: imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (2).

Determinata in tal modo la massa ereditaria, il cui valore sarà rappresentato dal valore che i singoli beni e/o diritti, che la compongono, avevano al momento dell’apertura della successione, ovverosia al momento della morte del dante causa, si procede alla determinazione della quota riservata a ciascun legittimario. Qualora, a seguito della riunione fittizia, emerga la lesione della quota di legittima di taluno dei legittimari, a causa delle disposizioni testamentarie (se presenti) ovvero delle donazioni disposte in vita dal de cuius, si darà corso alla riduzione delle attribuzioni lesive secondo l’ordine stabilito dalla legge e, quindi, si ridurranno dapprima le attribuzioni a favore dei successori ex lege (3), in secundis le disposizioni testamentarie (per la parte eccedente la quota disponibile, ovverosia la quota del patrimonio ereditario di cui il testatore può liberamente disporre) e, da ultimo, si ridurranno le donazioni inter vivos disposte dal de cuius, in lesione della quota indisponibile.

A tal fine e con specifico riferimento al valore delle donazioni inter vivos, che dovessero essere state disposte dal de cuius, dovrà considerarsi il valore che il bene donato aveva al momento dell’apertura della successione. Parimenti vale nel caso in cui il de cuius abbia disposto in vita una (o più) donazione indiretta (4), la quale si configura, ad es., nell’ipotesi in cui il donante abbia fornito al donatario le provviste economiche per l’acquisto di un bene immobile, con specificazione, avallata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (5), che l’oggetto di tale atto di liberalità è rappresentato dall’immobile o, meglio, dal suo valore (e non dalla somma di denaro, in concreto, corrisposta al donatario).

A seguito dell’esito vittorioso dell’azione di riduzione, il legittimario leso ovvero quello pretermesso (precisando che quest’ultimo, nel frattempo, avrà acquisito la qualità di erede, e, quindi, di comunista della massa ereditaria per la quota allo stesso riconosciuta) potrà chiedere che si proceda alla divisione della comunione ereditaria. L’azione di divisione, che potrà essere incardinata congiuntamente all’azione di riduzione (6), sebbene subordinata all’esito positivo di quest’ultima, può essere proposta da ciascuno dei coeredi, in ogni tempo, e può riguardare soltanto alcuni dei beni in comunione ovvero l’intera massa ereditaria.

Al momento della divisione, però, non si dovrà avere riguardo al valore che i beni, costituenti la comunione ereditaria, avevano al momento dell’apertura della successione, come avviene ai fini della formazione della quota di legittima (lesa ovvero pretermessa), essendo, invece, necessario procedere all’attualizzazione della stima degli stessi alla data dell’effettivo scioglimento della comunione, ai sensi dell’art. 726 c.c., il quale impone che debba farsi riferimento al loro valore venale.

Riassumendo, dunque, ne discende che:

  • ai fini dell’azione di riduzione e, quindi, della formazione della quota di legittima, nonché della sua eventuale integrazione in ipotesi di lesione, il valore dell’asse ereditario è calcolato, mediante la c.d. riunione fittizia, avendo riguardo al valore che i beni avevano al momento di apertura della successione e ciò anche con riferimento alle donazioni inter vivos, eventualmente disposte;
  • ai fini della divisione, e, quindi, dello scioglimento della comunione ereditaria, “la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione” (Cass. n. 31125/2023).

Da ultimo, merita evidenziarsi che è riconosciuto all’erede, legittimario leso o pretermesso, il diritto a percepire, pro quota, i frutti che i beni, oggetto della comunione ereditaria, abbiano prodotto dal momento dell’apertura della successione sino al momento dell’ultimazione giudiziaria delle relative operazioni divisionali.

Il portato di tali statuizioni assume un notevole rilievo, non solo alla luce delle tematiche trattate, che, spesso, involgono delicati rapporti familiari ed interpersonali, insistenti tra gli eredi, ma, anche e soprattutto, alla luce delle tempistiche che intercorrono tra il momento dell’apertura della successione e quello in cui si addiviene alla divisione dei cespiti ereditari tra i coeredi, così come avvenuto nel caso di specie affrontato dalla Suprema Corte con la sentenza in commento, in cui la divisione si è compiutamente conclusa soltanto lo scorso novembre 2023, a fronte di una successione apertasi nel lontano 1985.

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(1)    A tale azione, potrà, eventualmente, accompagnarsi l’azione di restituzione nei confronti dell’avente causa del beneficiario del defunto (già convenuto nell’azione di riduzione), al fine di recuperare i beni spettanti al legittimario attore.

(2)     Cass. n. 12919/2012; n. 27352/2014.

(3)     Trattasi dei chiamati all’eredità secondo le disposizioni di legge, nell’ipotesi di assenza di testamento.

(4)     L’acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell’acquisto del bene oppure mediante il versamento diretto dell’importo al venditore. Con la specificazione che non è qualificabile come donazione indiretta la consegna al donatario, da parte del donante, di somme di denaro, perché in questo caso, anche se il denaro sia stato utilizzato per l’acquisto di un bene, non si versa in un’ipotesi di donazione indiretta, ma di donazione diretta di denaro" (Cass. Civ. 17604/2015).

(5)     SS. UU. n. 9282/1992.

(6)     Cass. n. 19284/2019; Cass. n. 4140/1992.

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