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Con una recente sentenza (la n. 7442 del 20.3.2024), la Suprema Corte torna a trattare della tassazione delle donazioni indirette per la prima volta (da quanto ci consta) mettendo dei paletti al relativo assoggettamento ad imposta. In particolare, come già abbiamo avuto modo di illustrare in un precedente contributo (https://carmini-law.com/polizze-vita-rendita-a-favore-di-terzi-attenzione-alla-donazione-indiretta), il Testo Unico sulle imposte sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), agli artt. 1, co. 4-bis e 56-bis, prevede espressamente che le donazioni indirette (così come le altre “liberalità tra vivi” (1)) non possano essere soggette a tassazione, salvo che: Solo in tali casi la liberalità è assoggettabile a tassazione. La citata sentenza n. 7442/2024, infatti, conferma tale interpretazione rigoristica e garantista delle norme, con conseguente buona pace della prassi che ultimamente si andava formando (avvallata da parte della giurisprudenza), con il conseguente rischio di un generalizzato recupero a tassazione di qualsivoglia liberalità indiretta, una volta individuata dall’Amministrazione finanziaria. Salvo quanto sopra, è dalla lettura della stessa sentenza che emergono alcune istanze di cautela che appare opportuno tenga presente il contribuente. In particolare, la stessa Suprema Corte precisa come, in realtà, la dichiarazione “confessoria” all’Amministrazione finanziaria possa, in realtà: Alla luce di quanto precede, è evidente che, pur essendosi ridotte le possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di recuperare a tassazione le donazioni indirette, tale possibilità è tutt’altro che venuta meno e, conseguentemente, è auspicabile che il contribuente continui a prestare la dovuta attenzione nelle interlocuzioni con gli Uffici finanziari (anche per evitare, inavvertite e non necessarie, emersioni di base imponibile, altrimenti non assoggettabili a tassazione). Avv. Paolo Visconti Image by Freepik _______________ (1) In tale categoria vanno incluse le cd. “donazioni informali” (come il mero trasferimento di denaro o strumenti finanziari). Tali atti donativi (che alcuni considerano un genus delle donazioni indirette ed altri, invece, ritengono essere una fattispecie a sé stante) consistono nello svolgimento di un’attività che produce i medesimi effetti di una donazione (ossia la diminuzione del patrimonio di un soggetto, a vantaggio di un altro, per spirito di liberalità), pur non avendo i requisiti formali previsti per le donazioni (ad esempio, la necessità di atto pubblico). (2) Per la verità, l’unica ragione che potrebbe spingere un contribuente a procedere alla registrazione volontaria della donazione indiretta sembrerebbe proprio quella di evitare l’applicazione dell’aliquota più elevata, in caso di dichiarazioni rese in sede di accertamento (che però non può riguardare la donazione indiretta stessa). Tale situazione potrebbe verificarsi ove il contribuente si trovi a dover giustificare l’incremento patrimoniale e/o la maggior potenzialità di spesa (derivante dalla donazione indiretta) all’Amministrazione finanziaria, la quale, in assenza di tale dichiarazione, procederebbe ad emettere un accertamento avente ad oggetto maggiori redditi non dichiarati.
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