IT

EN

I presupposti per la tassazione delle donazioni indirette: il revirement garantista della Suprema Corte.

Con una recente sentenza (la n. 7442 del 20.3.2024), la Suprema Corte torna a trattare della tassazione delle donazioni indirette per la prima volta (da quanto ci consta) mettendo dei paletti al relativo assoggettamento ad imposta.

In particolare, come già abbiamo avuto modo di illustrare in un precedente contributo (https://carmini-law.com/polizze-vita-rendita-a-favore-di-terzi-attenzione-alla-donazione-indiretta), il Testo Unico sulle imposte sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), agli artt. 1, co. 4-bis e 56-bis, prevede espressamente che le donazioni indirette (così come le altre “liberalità tra vivi” (1)) non possano essere soggette a tassazione, salvo che:

  1. le stesse siano enunciate o risultino da atti soggetti a registrazione (art. 1, co. 4-bis); ovvero
  2. ai sensi dell’art. 56-bis TUS, il contribuente, alternativamente:
  • proceda alla registrazione volontaria della donazione indiretta non risultante da atti soggetti alla registrazione. In questo caso, trovano applicazione le ordinarie aliquote (dal 4% all’8%) e franchigie, differenziate a seconda del grado di parentela tra donante e donatario;
  • "confessi" la donazione indiretta, nell'ambito di una procedura di accertamento tributario. In tale ultima situazione, l’ordinamento prevede, salve le suddette franchigie, l’applicazione dell’aliquota più elevata (oggi 8%), statuendo una sorta di misura sanzionatoria per la tardiva emersione della liberalità (2).

Solo in tali casi la liberalità è assoggettabile a tassazione. La citata sentenza n. 7442/2024, infatti, conferma tale interpretazione rigoristica e garantista delle norme, con conseguente buona pace della prassi che ultimamente si andava formando (avvallata da parte della giurisprudenza), con il conseguente rischio di un generalizzato recupero a tassazione di qualsivoglia liberalità indiretta, una volta individuata dall’Amministrazione finanziaria.

Salvo quanto sopra, è dalla lettura della stessa sentenza che emergono alcune istanze di cautela che appare opportuno tenga presente il contribuente.

In particolare, la stessa Suprema Corte precisa come, in realtà, la dichiarazione “confessoria” all’Amministrazione finanziaria possa, in realtà:

  • provenire anche dal donante (e non solo dal donatario, come usualmente accade);
  • essere effettuata non solo nell’ambito di procedimenti di accertamento, ma anche in più late situazioni di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, nel caso di specie, ha assunto rilevanza la dichiarazione effettuata dal donante in sede di volontary disclosure, ai fini del rientro dei capitali detenuti all’estero.

Alla luce di quanto precede, è evidente che, pur essendosi ridotte le possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di recuperare a tassazione le donazioni indirette, tale possibilità è tutt’altro che venuta meno e, conseguentemente, è auspicabile che il contribuente continui a prestare la dovuta attenzione nelle interlocuzioni con gli Uffici finanziari (anche per evitare, inavvertite e non necessarie, emersioni di base imponibile, altrimenti non assoggettabili a tassazione).

Avv. Paolo Visconti

Image by Freepik

_______________

 (1) In tale categoria vanno incluse le cd. “donazioni informali” (come il mero trasferimento di denaro o strumenti finanziari). Tali atti donativi (che alcuni considerano un genus delle donazioni indirette ed altri, invece, ritengono essere una fattispecie a sé stante) consistono nello svolgimento di un’attività che produce i medesimi effetti di una donazione (ossia la diminuzione del patrimonio di un soggetto, a vantaggio di un altro, per spirito di liberalità), pur non avendo i requisiti formali previsti per le donazioni (ad esempio, la necessità di atto pubblico).

(2) Per la verità, l’unica ragione che potrebbe spingere un contribuente a procedere alla registrazione volontaria della donazione indiretta sembrerebbe proprio quella di evitare l’applicazione dell’aliquota più elevata, in caso di dichiarazioni rese in sede di accertamento (che però non può riguardare la donazione indiretta stessa). Tale situazione potrebbe verificarsi ove il contribuente si trovi a dover giustificare l’incremento patrimoniale e/o la maggior potenzialità di spesa (derivante dalla donazione indiretta) all’Amministrazione finanziaria, la quale, in assenza di tale dichiarazione, procederebbe ad emettere un accertamento avente ad oggetto maggiori redditi non dichiarati.

Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

+(39)02.50030473

info@carmini-law.com

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia