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Gli strumenti finanziari partecipativi, strumenti di raccolta di capitali di grande “appeal”, ma da maneggiare con cura

Gli strumenti finanziari partecipativi (1) rappresentano forse lo strumento di raccolta di finanza alternativa di maggior appeal; non a caso, per la loro versatilità, vengono, sempre più spesso, utilizzati dalle imprese italiane che necessitano di iniezioni di capitali.

Caratteristica “tipica” degli SFP è la possibilità, per la società emittente, in sede di regolamento di emissione, di delineare liberamente la struttura e le caratteristiche che gli stessi devono assumere. Le imprese, infatti, hanno ampia facoltà di determinare, secondo le proprie esigenze, i diritti patrimoniali e/o amministrativi legati agli SFP, nonché la natura degli stessi, che, a volte, li avvicina a titoli di debito, oppure, in altri casi, ad apporti di capitale di rischio.

Questa caleidoscopica tassonomia che si è sviluppata nella prassi ha comportato e comporta, tuttavia, qualche incertezza circa l’individuazione del regime fiscale applicabile ai vari strumenti finanziari. Non stupisce, quindi, che l’Agenzia delle Entrate, su sollecitazione dei contribuenti, si sia più volte pronunciata sul tema, andando man mano a delineare una serie di indici e parametri utili per la qualificazione, ai fini fiscali, degli SFP, affinché si possa procedere conseguentemente alla corretta applicazione dell’imposta dovuta sui flussi finanziari da essi derivanti.

In questo solco si situa la recente risposta ad interpello, n. 476 del 27 settembre u.s., che offre l’occasione per tornare su un tema che, nella nostra esperienza, risulta di particolare interesse per gli operatori del mercato.

Nel caso di specie, era necessario stabilire il corretto trattamento fiscale applicabile – dalla società - alle somme corrisposte ai sottoscrittori dell’SFP, quale remunerazione dell’investimento. In estrema sintesi, la sottoscrizione dell’SFP comportava, a fronte di un apporto di capitale (non soggetto ad obblighi di restituzione), il diritto alla partecipazione alla distribuzione di utili e/o riserve da parte della società, ma con alcune peculiarità:

  • i sottoscrittori erano privilegiati rispetto a qualsivoglia altro soggetto;
  • avevano diritto ad una somma pari all’apporto iniziale, maggiorato di un “premio” calcolato applicando un tasso di interesse annuo del 10% sull’apporto versato (e non ancora ridistribuito);
  • una volta che i sottoscrittori avessero percepito somme pari all’apporto iniziale, maggiorato del premio, gli SFP si sarebbero estinti automaticamente.

La problematica sottoposta all’attenzione dell’Agenzia, con il suddetto interpello, riguardava appunto il corretto inquadramento fiscale delle somme ricevute a titolo di “premio”, tematica che, oltre a non essere banale, assumeva importanti risvolti per l’emittente, infatti:

  • qualora i rendimenti degli SFP fossero stati equiparati a dividendi, le somme distribuite sarebbero state indeducibili per la società, ai sensi dell’art. 109, co. 9 TUIR;
  • viceversa, qualora detti rendimenti fossero stati assimilati ad interessi obbligazionari, gli importi corrisposti sarebbero risultati deducibili dal reddito lordo della società (seppur nei limiti di cui all’art. 96 TUIR).

In primo luogo, per comprendere tale problematica è opportuno ricordare che, in linea generale, secondo la disciplina civilistica, si considerano dividendi le somme distribuite quale ripartizione dell’utile conseguito dalla società, tra i soggetti che hanno apportato capitale di rischio nella stessa (tipicamente i soci). Viceversa, gli interessi (o assimilati) vengono corrisposti ai sottoscrittori di titoli di debito, secondo tassi di rendimento/interesse usualmente prefissati in sede di emissione. La principale differenza tra gli apporti di capitale di rischio, ovvero di debito, risulta essere la sussistenza, o meno, di un obbligo di restituzione, ad una determinata data, del capitale investito, con la conseguenza che, in presenza di un obbligo di retrocessione delle somme, gli SFP assumono una natura similare ai titoli obbligazionari.

La distinzione non è priva di rilevanza ai fini civilistici e/o di bilancio: gli apporti in capitale vanno, infatti, ad incrementare il patrimonio della società (con la costituzione di apposite riserve, più o meno disponibili), mentre l’emissione di strumenti di debito comporta l’iscrizione a bilancio di poste passive, che, conseguentemente, vanno ad incidere negativamente sul patrimonio sociale.

In tale contesto, la società, in linea con i principi contabili, non prevedendo gli SFP alcun obbligo di restituzione, aveva considerato questi ultimi quali strumenti di equity, con conseguente iscrizione di apposita riserva nel patrimonio netto.

Tuttavia, il problema della corretta qualificazione, ai fini fiscali, degli SFP sorgeva dalla irrilevanza (in deroga al principio di derivazione rafforzata (2)) della classificazione adottata in bilancio e della necessaria applicazione dell’art. 44 TUIR, che prevede criteri, per individuare la natura di tali strumenti, parzialmente non coincidenti con quanto sopra brevemente tratteggiato.

Ai sensi di tale articolo, la classificazione degli SFP quali strumenti assimilati ai titoli azionari (passibili di generare dividendi indeducibili), e non ad obbligazioni (remunerate con interessi deducibili), discende:

  1. in primo luogo, dalla circostanza che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente. In altre parole, non solo l’an della remunerazione deve derivare dalla sussistenza di utili sociali, ma anche il quantum (risultando così incompatibile con tale definizione la previsione di rendimenti a tassi prestabiliti ex ante);
  2. solo in secondo luogo, ed in via residuale, dalla sussistenza di un obbligo di restituzione del capitale.

Sulla base di tali criteri, malgrado la classificazione a bilancio degli SFP, ivi considerati come apporti di capitale di rischio, l’Amministrazione finanziaria, accogliendo la tesi proposta dal contribuente, ha ritenuto che tali strumenti, ai fini fiscali, debbano essere considerati assimilati a titoli obbligazionari.

Da ciò discende che la remunerazione dell’apporto di capitale (ossia, come detto, il “premio” calcolato con un tasso di interesse annuo del 10%, a prescindere dai risultati di esercizio conseguiti) risulta deducibile per la società emittente una volta deliberata la sua corresponsione ai sottoscrittori (al pari della remunerazione di un qualsivoglia finanziamento).

Alla luce di quanto sopra brevemente esposto, si possono trarre alcune considerazioni.

È evidente che la corretta classificazione degli SFP non ha riflessi solo sulla società emittente, bensì anche sulla fiscalità dei sottoscrittori, a seconda della loro natura, entrando in gioco la diversa disciplina fiscale dei dividendi e degli interessi, spesso non coincidenti (si veda l’applicazione o meno della partecipation exemption ecc).

Il tema si complica ulteriormente laddove emittenti e sottoscrittori risiedano in stati diversi, con regole fiscali divergenti (potendo gli SFP essere qualificati differentemente nei diversi paesi, rientrando a pieno titolo nella categoria dei cd. strumenti ibridi). Talvolta tali strumenti pongono altresì non poche difficoltà nell’interpretazione e applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, ove si pone il tema della determinazione del paese avente potestà impositiva su tali redditi.

Trattasi dunque di strumenti di estremo interesse, ma da trattare con estrema cura, valutati i pro ed i contro delle diverse loro possibili strutturazioni.

Avv. Paolo Visconti

____________________

(1) Per una disamina dell’inquadramento normativo e del loro ambito di applicazione si rimanda al ns contributo in tema: https://carmini-law.com/gli-strumenti-finanziari-partecipativi-inquadramento-normativo-e-ambito-di-applicazione.

(2) Si veda DM del 8 giugno 2011.


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