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Equo Compenso e P.A.: un dibattito ancora aperto?

Il dibattito sulla legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) subito avviatosi dal momento della sua applicazione, ha visto recentemente una impennata di iniziative, a volte contrastanti, che vedono da una parte l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, dall’altra, la giurisprudenza.

In una recentissima nota del 19 aprile, l’Anac ha infatti deciso di rivolgere una richiesta al legislatore per trovare una soluzione a quella che, a suo dire, sarebbe un’antinomia normativa tra equo compenso professionale, disciplinato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 e il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.36/2023), per l’affidamento di specifici incarichi conferiti a professionisti dalla Pubblica Amministrazione.

Prima di entrare nel vivo del dibattito in corso, si ricorda che il legislatore, con la nuova disciplina dettata dalla legge n.49/2023, definisce equo compenso «la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale (…)» ed estende, con l’art. 2, comma 3, l’ambito di applicazione delle norme alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione. La ratio della novellata disciplina risiede nella volontà del legislatore di incrementare le tutele nei rapporti instaurati tra il professionista intellettuale, considerato in alcuni casi “contraente debole”, ed altri soggetti potenzialmente previsti come “contraenti forti”, ivi inclusa la P.A. In forza di tale obiettivo, il legislatore considera nulle, ai sensi del successivo art. 3, «le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata».

L’Anac con una prima delibera del 2023, la n. 343, ha ritenuto che tale legge comporti il divieto di affidare appalti con corrispettivi inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, da ritenersi “parametro vincolante e inderogabile”, con conseguente inapplicabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso o della offerta economicamente più vantaggiosa (la decisione attiene agli appalti di progettazione ma per il suo contenuto è estendibile a tutti i professionisti destinatari della normativa).

Con una seconda delibera, la n. 101 del 28 febbraio del 2024, l’Anac è tornata ad esprimersi sul principio in esame ma, in questo caso, in modo differente rispetto alla prima decisione. La fattispecie, su un parere di precontenzioso, atteneva ad una procedura di gara, sempre finalizzata all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, in cui i concorrenti avevano proposto un’offerta al di sotto delle tariffe minime con la conseguente riduzione della quota parte del compenso professionale. L’Autorità Anticorruzione, evidenziando la mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale riguardante i rapporti tra la normativa sull’equo compenso previsto dalla L. 49/2023 e le procedure di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura, ha escluso che si possa procedere con il meccanismo di eterointegrazione del bando di gara (nella specie, il bando prevedeva che i partecipanti indicassero un ribasso percentuale sulla base d’asta, composta da compensi e spese generali, senza distinzione), escludendo in tal modo i concorrenti che avevano presentato un’offerta con ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

A meno di un mese dal parere, il TAR Veneto, in una fattispecie del tutto analoga, ha preso una posizione radicalmente opposta. Con la sentenza n. 632/2024, pubblicata il 3 aprile 2024, i giudici veneti hanno affermato di non rilevare antinomie tra legge dell’equo compenso e codice appalti, (il cui articolo 8 D.lgs. 36/2023, stabilisce che le pubbliche amministrazioni “devono garantire” l’applicazione del principio dell’equo compenso), né contrasti con la normativa comunitaria. E poiché il compenso del professionista è una delle varie voci che compongono la base d’asta, i ribassi saranno limitati alla componente che non costituisce compenso (quindi le spese generali).

A seguire, il Tar Lazio, con una pronuncia del 16 aprile 2024 (n. 8580) ha confermato l’orientamento espresso dal T.A.R. Veneto, ma con altra decisione coeva, il Consiglio di Stato (III^, 19 aprile 2024 n. 3176) ha riaffermato la giurisprudenza precedente secondo la quale le pubbliche amministrazioni, ancorché tenute all’applicazione della legge, non sono tenute “sempre e comunque” a corrispondere al professionista un compenso non inferiore ai minimi in quanto il principio cardine dei rapporti con i professionisti è la libera contrattazione, lasciando al codice deontologico, e quindi agli ordini professionali, la valutazione in merito ai comportamenti eventualmente lesivi della dignità e del decoro professionale nonché di lealtà verso i colleghi e le istituzioni.

Nella realtà, si sa bene come sia difficile parlare di libertà del professionista di fronte a bandi che prevedano il ribasso, considerato che secondo il Consiglio di Stato, vi sono margini di contrattazione quando il bando “contiene una disciplina che regola un rapporto convenzionale, ivi compreso il compenso” (che però costituisce la gran parte dell’elemento prezzo).

In questi giorni si è avuta notizia che il Consiglio Nazionale Forense (in GU n. 102 del 3.5.2024) ha comunicato che dal 2 luglio 2024 entrerà pienamente in vigore il nuovo art. 25 bis del Codice deontologico forense, rubricato “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”, in concreta attuazione dell’art. 5, comma 5, della L. n. 49/2023 secondo cui l’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

Nella nuova norma deontologica è previsto inoltre un preciso obbligo in capo all’avvocato che deve avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Attenzione quindi alla formulazione dei preventivi!

Un bel passo avanti, speriamo effettivo, per la tutela dei professionisti.


Avv. Cristina Bassani 

Dott.ssa Federica Lo Presti


Image by Pixabay





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