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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Nota n. 1059 del 7 luglio 2023, con cui ha fornito alcuni chiarimenti ai soggetti attuatori degli interventi relativi alle Misure di “Inclusione e coesione” (avviso pubblico n. 1/2022 PNRR), con riferimento al ricorso all’istituto della co-progettazione, di cui all’articolo 55 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore). In quella sede, il Ministero ha fornito una serie di elementi interpretativi di grande importanza, da estendere anche ad altri interventi, non finanziati dal PNRR. Come noto, il PNRR (Missione 5, Componente 2) è destinato, tra l’altro, a finanziare infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità e prevede, tra le attività finanziabili, anche la realizzazione di interventi infrastrutturali. A seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta da alcuni ETS, il Ministero ha precisato che non solo è ammissibile, per la realizzazione di un progetto finanziato, ricorrere all’istituto della co-progettazione, ma anche che, attraverso tale istituto, è possibile prevedere la ristrutturazione o la riqualificazione dell’immobile messo a disposizione dell’Ente o di proprietà dell’Ente stesso. La condizione è che l’immobile da ristrutturare/riqualificare sia destinato, in via esclusiva, all’attività oggetto del progetto, in quanto l’”inquadramento teleologico degli interventi” fa ritenere che il progetto potrebbe essere vanificato in assenza di una sede dove poterlo realizzare, anche in considerazione della dichiarata finalità solidaristica della norma. L’intervento di ristrutturazione deve, quindi, essere la “precondizione” per la realizzazione del progetto finanziato. In tal caso, il ricorso all’istituto della co-progettazione è ammissibile. Si pone quindi il tema della esecuzione degli interventi di ristrutturazione, considerato che l’ente di Terzo Settore, per sua natura, sia istituzionale che organizzativa, non è ente preposto e idoneo a tal fine. I lavori devono, quindi, necessariamente essere commissionati a impresa terza. L’ente di Terzo Settore deve, allora, qualificarsi stazione appaltatane, ai sensi della normativa vigente, con conseguente obbligo di applicazione del codice dei contratti pubblici? Il Ministero afferma che gli enti del Terzo Settore non lo sono, ma suggerisce che, in ragione della natura pubblica del finanziamento, destinato a copertura dei lavori, siano adottate procedure ispirate ai principi del suddetto codice dei contratti pubblici (pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, risultato), in continuità con precedenti documenti di prassi del Ministero (circolare n. 2 del 2 febbraio 2009), in tema di FSE (1). Quanto sopra sia nell’ipotesi di immobili pubblici, messi a disposizione dell’ETS, sia nella diversa ipotesi di immobili di proprietà dell’ETS, destinati all’intervento. Dalla inapplicabilità del codice dei contratti deriva anche la non necessità di coperture assicurative, anche se queste sono ovviamente auspicate, mentre deve ritenersi applicabile – per gli interventi finanziati con le risorse PNRR – l’articolo 47 del dl. 77/2021 sulle pari opportunità e l’inclusione lavorativa. Il Ministero ricorda, inoltre, che gli interventi di co-progettazione non sono esperibili laddove le PPAA abbiano già predeterminato gli elementi del bando e le attività da realizzare. Se così fosse, verrebbe meno il coinvolgimento attivo degli ETS, così come evidenziato nelle Linee Guida approvate con DM 72/2021, e l’intervento non sarebbe più “la risultanza ex post dell’apporto plurale dei diversi soggetti che hanno partecipato al tavolo di coprogettazione, ma espressione di una valutazione ex ante unilateralmente fatta dalla P.A.” In tale ultimo caso, l’Amministrazione deve procedere con appalto di servizi, che risulta strumento alternativo alla co-progettazione (così anche il Consiglio di Stato sentenza n. 2677/2022 e TAR Parma sentenza 294/2022). Si ha, quindi, co-progettazione solo dove c’è il coinvolgimento attivo degli ETS, con l’avvertenza che nelle convezioni non sono ammissibili rimborsi forfettari (Consiglio di Stato sentenze n. 5217 e 5217 del 26 maggio 2023). Il Ministero ha preannunciato la predisposizione di un Manuale per i soggetti che eseguiranno interventi finanziati dal PNRR, il quale includerà anche linee guida utili per la predisposizione della rendicontazione e dei giustificativi di spesa. In attesa di tali, ulteriori, chiarimenti, appare opportuno che gli enti no profit, che intendono partecipare a iniziative finanziate con i fondi PNRR, svolgano un’analisi di dettaglio della normativa vigente, se del caso rivolgendosi a professionisti del settore. Avv. Cristina Bassani Image by Pixabay ----- (1) Fondo di Stabilità Europeo
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