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Campi da padel, è necessario il permesso per costruire?

La realizzazione di un campo da padel non rientra fra gli interventi di edilizia libera e necessita del permesso di costruire, implicando una modificazione permanente del territorio legata all’utilizzo di calcestruzzo per l’installazione delle quattro pareti di confine”.

Questo è quanto stabilito dal TAR Sardegna, Sez. II con la sentenza n. 462 del 26 giugno 2023. Il collegio si è espresso sul ricorso proposto da un’associazione dilettantistica che si era vista negata la possibilità di costruire tre campi da padel, data l’incompatibilità tra la destinazione sportiva e il piano degli investimenti produttivi applicabile alla zona in cui i campi dovevano essere costruiti, poiché esso consentiva solamente l’edificazione di immobili a vocazione industriale e artigianale.

Utilizzando la sopracitata sentenza come punto di partenza, abbiamo l’occasione di trattare il tema dei permessi di costruzione e dei recenti orientamenti della giustizia amministrativa sul tema della cosiddetta “edilizia libera”, vale a dire quel campo dell’edilizia in cui non è necessario, per procedere all’innalzamento o modifica di strutture permanenti o semi permanenti, ricevere o notificare all’amministrazione alcun tipo di provvedimento. Se infatti è vero che il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera” offre una serie di esempi di interventi che possono essere effettuati senza la necessità di presentare alcun tipo di comunicazione all’amministrazione (e.g. opere di lattoneria, controsoffitti, o serre) è pur vero che trattandosi di un’elencazione non tassativa, è stata la giurisprudenza a tracciarne i limiti di applicazione. Secondo la società ricorrente, la realizzazione di campi da padel rientrerebbe tra gli interventi di edilizia libera, in quanto l’attività si estrinsecherebbe nella “realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria”.

Orbene, i motivi del ricorrente si basano sulla motivazione che, per la costruzione di determinati impianti sportivi (campi da calcio o da tennis, non menzionati nel decreto di cui sopra) non sarebbe necessaria alcun tipo di autorizzazione poiché la loro costruzione comporterebbe soltanto un livellamento del suolo, incapace di mutarne le caratteristiche, senza l’impiego di materiali artificiali di costruzione. L’opinione della ricorrente però è imprecisa, in quanto la giurisprudenza non assimila la costruzione di campi da padel, per la loro caratteristica, alla costruzione di campi da tennis o di calcio. Difatti il collegio, sulla scia di numerose pronunce, (ex multis, T.A.R. Lecce, Sez. III, 20 febbraio 2023, n. 254 e T.A.R. Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2021, n. 3232) ha osservato che la realizzazione di un campo da padel non poteva essere considerata fra gli interventi di edilizia libera ex D.M. 2018 (e necessita dunque del permesso di costruire), poiché la sua costruzione implicherebbe una modificazione permanente del territorio legata “all’utilizzo di calcestruzzo per l’installazione delle quattro pareti di confine”, a differenza di quanto accadrebbe, rimarca l’assise, ad esempio, per i campi da calcio o da tennis, che comportano solamente il livellamento del terreno senza cambiarne le peculiarità, senza l’impiego di materiali artificiali di costruzione.

Le conclusioni del collegio appaiono in linea con l’orientamento dominante, dato che il discrimine tra attività in libera edilizia e non, è costituito dalla “trasformazione del terreno e del suolo che implica recinzioni, basamenti, impianti di illuminazione o comunque alterazioni delle modalità di impiego dell'area interessata”, (T.A.R. Lazio Roma, II sez., Sent.14/04/2023, n. 6425, si veda anche TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 21 marzo 2023 nr. 4912 e 28 novembre 2022, n. 15873); e che il padel, per le caratteristiche di gioco, esige per forza quattro pareti laterali, le quali necessitano dunque di un sostegno in muratura o comunque in opera dura/semi-permanente.

In definitiva, data la posizione della giurisprudenza sul tema, che appare ferma nell’escludere la costruzione di campi da padel dall’ambito del D.M. 2 marzo 2018 (facendovi però rientrare la costruzione di campi da tennis, alle condizioni menzionate poc’anzi), appare chiara la necessità per i centri sportivi di prestare la dovuta attenzione alla normativa sopra citata, già prima di impegnarsi in opere edilizie.

Dott. Andrea Spinella

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