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Azioni e quote auto-estinguibili, un nuovo strumento per le operazioni di venture capital.

Nell’attuale contesto societario italiano, sempre alla ricerca di strumenti per agevolare gli investimenti e la raccolta di capitali, è emerso un nuovo istituto che sembra coniugare perfettamente, da un lato, le esigenze di rafforzamento patrimoniale delle società, e, dall’altro, la necessità e/o volontà di limitare temporalmente la permanenza dei nuovi soci nella compagine sociale. Si tratta, in particolare, delle partecipazioni (azioni o quote) cd. “auto-estinguibili”, le quali ormai sono ritenute pacificamente legittime (seppur con alcuni distinguo), tanto dalla dottrina, quanto dal notariato.
Tali partecipazioni, con il quale il sottoscrittore entra a pieno titolo nella compagine sociale, si caratterizzano per il loro automatico venir meno al verificarsi di determinate condizioni o allo scadere di un determinato termine. La scelta della condizione (che non può essere meramente potestativa, ovvero rimessa alla semplice volontà di una delle parti) e/o del termine può essere la più varia e può essere declinata secondo le concrete esigenze della società e/o degli investitori.
In particolare, la concreta disciplina di tali tipologie di partecipazioni (da adottarsi in statuto, secondo le regole e le cautele imposte dal singolo strumento e dalla tipologia di società coinvolta) può essere strutturata in molteplici modalità, in modo tale da adattarsi alle particolari esigenze di ciascuna, specifica, situazione. In particolare, è possibile immaginare quote e/o azioni che si estinguano automaticamente:

  • ​al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali o al mancato raggiungimento di determinati risultati;
  • al momento della distribuzione di un determinato ammontare di utili (così da aver, eventualmente, remunerato l’investimento apportato dal sottoscrittore);
  • al verificarsi di determinati eventi futuri, ad esempio, la morte del socio (nel caso si desideri sterilizzare ipotesi di passaggio generazionale), ovvero la revoca del socio da determinate cariche sociali (tipica ipotesi di bad leaver, in ipotesi di stock option). 

È altresì possibile stabilire ex ante le modalità di liquidazione delle partecipazioni al momento della loro estinzione.

In particolare, sia la dottrina sia il notariato riconoscono come sia nella legittima disponibilità delle parti prevedere che, al momento dell’estinzione:

  •  le partecipazioni siano liquidate secondo particolari modalità di valorizzazione, da strutturarsi caso per caso, al fine di garantire un exit al socio, per un importo già parametrato al momento della sottoscrizione;
  • non vi sia alcuna liquidazione delle partecipazioni, le quali, estinguendosi, non attribuiscono alcun diritto patrimoniale all’(ex) socio.

È evidente che lo strumento sopra brevemente tratteggiato (e che sarà oggetto di ulteriori e più approfonditi commenti, sia per le problematiche di tipo squisitamente societario, che per i relativi, non banali, risvolti fiscali) risulta particolarmente interessante per tutti gli operatori coinvolti in operazioni di venture capital (tanto in qualità di target, quanto come investitori). Con l’inserimento di tale tipologia di partecipazioni in statuto (e la loro puntuale regolamentazione) è infatti possibile prevedere varie ipotesi di exit, liquidazione e/o disinvestimento, eventualmente evitando più complesse previsioni di opzioni (put o call), ovvero cause di recesso e riscatto delle partecipazioni. Alla luce di quanto sopra, è facile prevedere che il nuovo strumento (che per la sua recente introduzione, necessita di attenta analisi e disciplina) sarà oggetto di plurimi utilizzi nel prossimo futuro, vista la sua precipua attitudine a soddisfare i differenti interessi dei soggetti usualmente coinvolti nelle operazioni di raccolta di capitale di rischio.


Avv. Paolo Visconti

Image by Pixabay

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